Art. 8. 
 
  Perde la cittadinanza: 
 
    1° chi  spontaneamente  acquista  una  cittadinanza  straniera  e
stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 
 
    2° chi, avendo acquistata senza concorso di volonta' propria  una
cittadinanza straniera,  dichiari  di  rinunziare  alla  cittadinanza
italiana, e  stabilisca  o  abbia  stabilito  all'estero  la  propria
residenza. 
 
  Puo' il Governo nei casi indicati ai nn. 1  e  2  dispensare  dalla
condizione del trasferimento della residenza all'estero. 
 
    3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od  essendo
entrato  al  servizio  militare  di  potenza  estera,   vi   persista
nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un
termine fissato l'impiego o il servizio. 
 
  La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo
non  esime  dagli  obblighi   del   servizio   militare,   salve   le
facilitazioni concesse dalle leggi speciali.