Art. 9. 
 
  Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli  articoli  7  e  8  la
riacquista: 
 
    1° se presti servizio militare nel Regno  o  accetti  un  impiego
dello Stato; 
 
    2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a  cui
appartiene o provi di avere  rinunziato  all'impiego  o  al  servizio
militare  all'estero  esercitati  nonostante  divieto   del   Governo
italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito  o  stabilisca  entro
l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno; 
 
    3° dopo due anni di residenza  nel  Regno  se  la  perdita  della
cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. 
 
  Tuttavia nei casi indicati  ai  nn.  2  e  3  sara'  inefficace  il
riacquisto  della  cittadinanza  se  il  Governo  lo  inibisca.  Tale
facolta' potra' esercitarsi  dal  Governo  per  ragioni  gravi  e  su
conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di  tre  mesi
dal compimento delle condizioni stabilite nei detti  nn.  2  e  3  se
l'ultima  cittadinanza  straniera  sia  di  uno  Stato  europeo,   ed
altrimenti entro il termine di sei mesi. 
 
  E'  ammesso  il  riacquisto  della  cittadinanza  senz'obbligo   di
stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due
anni abbandonata la residenza nello  Stato  a  cui  apparteneva,  per
trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la  cittadinanza.
In tale caso  pero'  e'  necessaria  la  preventiva  permissione  del
riacquisto da parte del Governo.