Art. 9. Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato; 2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno; 3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sara' inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facolta' potra' esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. E' ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso pero' e' necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.