TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 17 marzo 19188,  n.396  e  9
maggio successivo n. 655; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro per gli affari di grazia e giustizia  e
dei culti, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A datare dal 1° luglio 1919 l'assegno supplementare, che si concede
ai parroci del Regno, sara'  elevato  sino  a  portarne  la  congrua,
compresi 4 prodotti casuali, a  lire  millecinquecento  al  netto  di
qualsiasi onere e peso, in conformita' degli articoli  2  e  3  della
legge 4 giugno 1899 n. 191. 
 
  L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui e' dovuto ai sensi
del terzo comma  dell'articolo  2  anzidetto,  sara'  accresciuto  in
ragione dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del  15  per
cento. 
 
  La relativa spesa sara' a carico del tesoro dello  Stato  e  verra'
inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.