Art. 2 
 
 
  Le liquidazioni gia' eseguite e notificate ai sensi della  legge  4
giugno 1899, n. 191, e del  decreto-legge  17  marzo  1918,  n.  396,
modificato dal decreto-legge  9  maggio  1918,  n.  655  non  saranno
rinnovate e l'aumento sara' fatto nel modo disposto dall'ultimo comma
dell'art. 3 di detta legge. 
 
  Nel caso in cui occorra la liquidazione,  l'interessato,  entro  30
giorni  dalla  comunicazione,  potra'  presentare  reclamo,  su   cui
deliberera' il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto. 
 
  In mancanza  di  reclamo  nel  termine  prefisso,  la  liquidazione
diventera' definitiva ed irretrattabile anche per i futuri investiti.