Art. 2 Le liquidazioni gia' eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, modificato dal decreto-legge 9 maggio 1918, n. 655 non saranno rinnovate e l'aumento sara' fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 di detta legge. Nel caso in cui occorra la liquidazione, l'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione, potra' presentare reclamo, su cui deliberera' il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto. In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione diventera' definitiva ed irretrattabile anche per i futuri investiti.