Art. 2.
  1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro
12   mesi   dalla   data   di  pubblicazione  del  presente  decreto,
all'attuazione dei provvedimenti connessi con:
    a) la  verifica  puntuale  della  corretta  apposizione  e  stato
d'efficienza  di  tutti  i  dispositivi  di  segnaletica orizzontale,
verticale  e  complementare  prevista  dal  codice  della  strada con
particolare  riferimento  alla  segnaletica  indicante la presenza di
gallerie   stradali  (art.  135  -  fig. II  316,  reg.  C.d.S.),  al
tracciamento  di zebrature di colore bianco di raccordo in dipendenza
di  variazioni  di  larghezza  della piattaforma stradale tra zone di
approccio  e zone di galleria (fig. II 470, art. 175, reg. C.d.S.) ed
al  collocamento  dei  delineatori  di margine e di galleria (fig. II
463,  art. 173 e fig. II 464, art. 174, reg. C.d.S.), i cui interassi
dovranno rispettare gli spaziamenti previsti;
    b) l'effettuazione   delle   verifiche   tecniche  relative  alla
distanza  di  visuale  libera  e,  ove necessario, determinazione dei
relativi  limiti  di  velocita' anche in corrispondenza delle zone di
approccio alla galleria;
    c) la   segnalazione   ai   prefetti  interessati,  nel  caso  si
rendessero  necessari  provvedimenti  di  divieto  di  transito per i
veicoli  che  trasportano  talune  categorie di materiali pericolosi,
affinche'  individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi,
il  livello  di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai
sensi dell'art. 6 del codice della strada i relativi provvedimenti;
    d) il mantenimento delle pareti laterali delle gallerie di colore
chiaro  (colorazione  bianca) fino ad un'altezza minima di 2,0 metri,
con particolare attenzione alle zone di imbocco.