Art. 2. 1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'attuazione dei provvedimenti connessi con: a) la verifica puntuale della corretta apposizione e stato d'efficienza di tutti i dispositivi di segnaletica orizzontale, verticale e complementare prevista dal codice della strada con particolare riferimento alla segnaletica indicante la presenza di gallerie stradali (art. 135 - fig. II 316, reg. C.d.S.), al tracciamento di zebrature di colore bianco di raccordo in dipendenza di variazioni di larghezza della piattaforma stradale tra zone di approccio e zone di galleria (fig. II 470, art. 175, reg. C.d.S.) ed al collocamento dei delineatori di margine e di galleria (fig. II 463, art. 173 e fig. II 464, art. 174, reg. C.d.S.), i cui interassi dovranno rispettare gli spaziamenti previsti; b) l'effettuazione delle verifiche tecniche relative alla distanza di visuale libera e, ove necessario, determinazione dei relativi limiti di velocita' anche in corrispondenza delle zone di approccio alla galleria; c) la segnalazione ai prefetti interessati, nel caso si rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, affinche' individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il livello di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 del codice della strada i relativi provvedimenti; d) il mantenimento delle pareti laterali delle gallerie di colore chiaro (colorazione bianca) fino ad un'altezza minima di 2,0 metri, con particolare attenzione alle zone di imbocco.