IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art.
114,  comma  10,  che  nel  dare  atto  dell'esigenza di conservare e
valorizzare  i  beni ed i siti dell'attivita' mineraria con rilevante
valore  storico culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione
e la gestione del Parco geominerario della Sardegna;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale della Sardegna n.
30/6  del  25  luglio  1997  con  la  quale  viene previsto l'inoltro
all'UNESCO  della  documentazione  tecnico-scientifica  ai fini della
dichiarazione   del  Parco  quale  riserva  mondiale  del  patrimonio
geominerario della Sardegna e nel contempo si programma l'affidamento
dell'incarico  all'EMSA  -  Ente  minerario sardo, per l'elaborazione
dello studio di fattibilita' tecnico-economica del Parco medesimo;
  Considerato  che  il  predetto  studio  di  fattibilita' tecnico ed
economico,  in  fase  di  approvazione,  e  la  relativa  ipotesi  di
perimetrazione  individuano  nella sua consistenza e delimitazione il
Parco   geominerario  storico  ed  ambientale  della  Sardegna  quale
strumento di valorizzazione culturale ed economica delle diverse aree
minerarie  dell'isola  nel quadro di un ampio progetto di risanamento
ambientale e di riutilizzo nel segno dello sviluppo sostenibile delle
aree dismesse;
  Considerato  che  in data 30 luglio 1998 l'UNESCO ha sottoscritto a
Parigi  l'atto  ufficiale  di  riconoscimento del Parco geominerario,
storico  e ambientale della Sardegna, dichiarandolo il primo Parco al
mondo della rete dei geositi/geoparchi;
  Considerato  che  in  data 30 settembre 1998 e' stata sottoscritta,
tra   gli   altri,  dal  Governo  italiano,  dalla  Regione  sarda  e
dall'UNESCO   la   "Carta   di   Cagliari"   riguardante  i  principi
fondamentali  per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico,
storico-culturale  e  paesaggistico-ambientale  connesso alle vicende
umane  che  hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della
Sardegna;
  Considerato  che  il Ministero per i beni e le attivita' culturali,
le  province  della  Regione  sarda,  le Universita' di Cagliari e di
Sassari  hanno  manifestato  la volonta' di far parte dell'istituendo
Parco  geominerario  della  Sardegna  ai sensi dell'art. 14, comma 10
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la  nota prot. n. SNC/DG/2001/804 del 12 gennaio 2001 con la
quale  il Ministero dell'ambiente convoca i Ministeri dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato ed il Ministero dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, nonche' la regione autonoma
della  Sardegna  al  fine  di  procedere alla definizione dell'intesa
diretta all'istituzione del Parco geominerario della Sardegna;
  Vista  l'intesa  raggiunta  con la regione Sardegna sul costituendo
Parco  geominerario espressa con deliberazione della giunta regionale
del 22 marzo 2001, trasmessa con nota n. 2241 del 27 marzo 2001;
  Visto   il   decreto   25  maggio  2001  del  Ministro  pro-tempore
dell'ambiente  di concerto con i Ministri pro-tempore dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica,  concernente  l'istituzione  del  Parco
geominerario   in   oggetto,   trasmesso   con   nota  del  Ministero
dell'ambiente,    servizio    conservazione    natura,    prot.    n.
SCN/4D/2001/10338   del  28  maggio  2001  ai  competenti  organi  di
controllo;
  Vista  la  nota  della  Corte dei conti, ufficio di controllo sugli
atti  dei  Ministeri  delle  infrastrutture ed assetto del territorio
prot.  n.  1736/6a  del  16  luglio 2001, con la quale si comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che il predetto
decreto  interministeriale  25  maggio  2001  e'  stato rassegnato al
presidente   di   sezione   preposto   al   controllo  preventivo  di
legittimita', per il deferimento alla sezione centrale di controllo;
  Vista la nota della Corte dei conti, sezione centrale di controllo,
prot.  n.  370/01/P  del  18  luglio  2001,  con  la quale sono state
trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la
relazione  n.  464, in data 13 luglio 2001, del magistrato istruttore
dell'ufficio   di   controllo   sugli   atti   dei   Ministeri  delle
infrastrutture  e  assetto del territorio e la nota in data 16 luglio
2001, prot. 1735/6a, del consigliere delegato del predetto ufficio di
controllo,  nelle quali si rileva che detto decreto interministeriale
25 maggio 2001 non stabilisce altresi' le attivita' incompatibili con
le  finalita'  di  conservazione  dei  siti e dei beni dell'attivita'
mineraria  con  rilevante  valore storico, culturale ed ambientale in
ossequio al disposto dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
  Ritenuto   di   dover   provvedere   quanto   piu'   sollecitamente
all'emanazione   di   un  nuovo  decreto  di  istituzione  del  Parco
geominerario   in   parola   che  stabilisca  altresi'  le  attivita'
incompatibili  con  le  finalita' di tutela e valorizzazione dei gia'
citati  siti  e  beni,  alla cui violazione si applichino le sanzioni
previste  dall'art.  30  della  legge  6 dicembre  1991, n. 394, come
disposto  dall'art.  114,  comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,   servizio   conservazione   della   natura,   prot.   n.
SCN/4D/2001/13632  del 19 luglio 2001 con la quale si e' provveduto a
ritirare  il  menzionato  decreto interministeriale 25 maggio 2001 al
fine di apportarvi le dovute correzioni;
  Considerati  gli  esiti  della  riunione,  convocata  con  nota del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  servizio
conservazione  natura  prot.  n.  SCN/4D/13696  del  19  luglio 2001,
tenutasi  in  data  24 luglio 2001 tra i rappresentanti dei Ministeri
concertanti   ed  il  rappresentante  della  regione  autonoma  della
Sardegna,  allo  scopo di provvedere alla stesura di un nuovo decreto
istitutivo del Parco geominerario della Sardegna in tutto rispondente
a quanto disposto dalla gia' citata norma;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  prot.  n.  SCN/4D/2001/14488  del  2 agosto 2001, con la
quale  si trasmette ai Ministeri concertanti ed alla regione Sardegna
lo schema del decreto istitutivo del Parco elaborato in base a quanto
concordato nel corso della succitata riunione del 24 luglio 2001;
  Vista  la nota della regione autonoma della Sardegna, prot. n. 5557
del 31 agosto 2001, di trasmissione di copia della delibera di giunta
regionale  del  28  agosto 2001 con la quale viene approvato il nuovo
schema  del  decreto  interministeriale di istituzione del Parco e si
esprime  l'intesa  prevista dal comma 10 dell'art. 114 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                        Istituzione del Parco
  1.  E'  istituito  il Parco geominerario storico e ambientale della
Sardegna  riconosciuto  dall'UNESCO  quale  primo  parco geominerario
della rete mondiale dei geositi-geoparchi, in attuazione del disposto
dell'art.  114,  comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
  2.  Il territorio del Parco e' delimitato secondo la perimetrazione
riportata  nella cartografia ufficiale in scala 1:500.000 allegata al
presente decreto, del quale costituisce parte integrante e depositata
in  originale  presso  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  il  Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  delle  ricerca  ed  in  copia
conforme  presso  la  regione  autonoma  della Sardegna e la sede del
consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.
  3.  Il  territorio  di  cui al precedente comma 2 e' composto dalle
aree   di   interesse   come   di  seguito  denominate:  Monte  Arci,
Orani-Guzzurra-Sos         Enattos,         Funtana         Raminosa;
Argentiera-Nurra-Gallura,    Sarrabus-Gerrei,   Sulcis,   Iglesiente;
Arburese-Guspinese.
  4. La perimetrazione del Parco come sopra individuata potra' essere
modificata,  in  funzione  della  volonta' espressa, con le modalita'
disciplinate  nello statuto e nel regolamento attuativo del consorzio
del Parco, dagli enti locali interessati.