IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco geominerario della Sardegna; Vista la deliberazione della giunta regionale della Sardegna n. 30/6 del 25 luglio 1997 con la quale viene previsto l'inoltro all'UNESCO della documentazione tecnico-scientifica ai fini della dichiarazione del Parco quale riserva mondiale del patrimonio geominerario della Sardegna e nel contempo si programma l'affidamento dell'incarico all'EMSA - Ente minerario sardo, per l'elaborazione dello studio di fattibilita' tecnico-economica del Parco medesimo; Considerato che il predetto studio di fattibilita' tecnico ed economico, in fase di approvazione, e la relativa ipotesi di perimetrazione individuano nella sua consistenza e delimitazione il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna quale strumento di valorizzazione culturale ed economica delle diverse aree minerarie dell'isola nel quadro di un ampio progetto di risanamento ambientale e di riutilizzo nel segno dello sviluppo sostenibile delle aree dismesse; Considerato che in data 30 luglio 1998 l'UNESCO ha sottoscritto a Parigi l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, dichiarandolo il primo Parco al mondo della rete dei geositi/geoparchi; Considerato che in data 30 settembre 1998 e' stata sottoscritta, tra gli altri, dal Governo italiano, dalla Regione sarda e dall'UNESCO la "Carta di Cagliari" riguardante i principi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna; Considerato che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, le province della Regione sarda, le Universita' di Cagliari e di Sassari hanno manifestato la volonta' di far parte dell'istituendo Parco geominerario della Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la nota prot. n. SNC/DG/2001/804 del 12 gennaio 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente convoca i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' la regione autonoma della Sardegna al fine di procedere alla definizione dell'intesa diretta all'istituzione del Parco geominerario della Sardegna; Vista l'intesa raggiunta con la regione Sardegna sul costituendo Parco geominerario espressa con deliberazione della giunta regionale del 22 marzo 2001, trasmessa con nota n. 2241 del 27 marzo 2001; Visto il decreto 25 maggio 2001 del Ministro pro-tempore dell'ambiente di concerto con i Ministri pro-tempore dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'istituzione del Parco geominerario in oggetto, trasmesso con nota del Ministero dell'ambiente, servizio conservazione natura, prot. n. SCN/4D/2001/10338 del 28 maggio 2001 ai competenti organi di controllo; Vista la nota della Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio prot. n. 1736/6a del 16 luglio 2001, con la quale si comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che il predetto decreto interministeriale 25 maggio 2001 e' stato rassegnato al presidente di sezione preposto al controllo preventivo di legittimita', per il deferimento alla sezione centrale di controllo; Vista la nota della Corte dei conti, sezione centrale di controllo, prot. n. 370/01/P del 18 luglio 2001, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relazione n. 464, in data 13 luglio 2001, del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio e la nota in data 16 luglio 2001, prot. 1735/6a, del consigliere delegato del predetto ufficio di controllo, nelle quali si rileva che detto decreto interministeriale 25 maggio 2001 non stabilisce altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' di conservazione dei siti e dei beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale in ossequio al disposto dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuto di dover provvedere quanto piu' sollecitamente all'emanazione di un nuovo decreto di istituzione del Parco geominerario in parola che stabilisca altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' di tutela e valorizzazione dei gia' citati siti e beni, alla cui violazione si applichino le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come disposto dall'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio conservazione della natura, prot. n. SCN/4D/2001/13632 del 19 luglio 2001 con la quale si e' provveduto a ritirare il menzionato decreto interministeriale 25 maggio 2001 al fine di apportarvi le dovute correzioni; Considerati gli esiti della riunione, convocata con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio servizio conservazione natura prot. n. SCN/4D/13696 del 19 luglio 2001, tenutasi in data 24 luglio 2001 tra i rappresentanti dei Ministeri concertanti ed il rappresentante della regione autonoma della Sardegna, allo scopo di provvedere alla stesura di un nuovo decreto istitutivo del Parco geominerario della Sardegna in tutto rispondente a quanto disposto dalla gia' citata norma; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prot. n. SCN/4D/2001/14488 del 2 agosto 2001, con la quale si trasmette ai Ministeri concertanti ed alla regione Sardegna lo schema del decreto istitutivo del Parco elaborato in base a quanto concordato nel corso della succitata riunione del 24 luglio 2001; Vista la nota della regione autonoma della Sardegna, prot. n. 5557 del 31 agosto 2001, di trasmissione di copia della delibera di giunta regionale del 28 agosto 2001 con la quale viene approvato il nuovo schema del decreto interministeriale di istituzione del Parco e si esprime l'intesa prevista dal comma 10 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Decreta: Art. 1. Istituzione del Parco 1. E' istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi, in attuazione del disposto dell'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il territorio del Parco e' delimitato secondo la perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:500.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e delle ricerca ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e la sede del consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. 3. Il territorio di cui al precedente comma 2 e' composto dalle aree di interesse come di seguito denominate: Monte Arci, Orani-Guzzurra-Sos Enattos, Funtana Raminosa; Argentiera-Nurra-Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Iglesiente; Arburese-Guspinese. 4. La perimetrazione del Parco come sopra individuata potra' essere modificata, in funzione della volonta' espressa, con le modalita' disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del consorzio del Parco, dagli enti locali interessati.