Art. 10. Responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco 1. Nelle sedi distaccate d'area, qualora istituite secondo le previsioni dello statuto, il relativo responsabile e' nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore del Parco, tra persone di sperimentata competenza. 2. Il responsabile delle sedi distaccate d'area e' responsabile delle attivita' di gestione tecnica e amministrativa del Parco nella propria area di competenza, sovrintende alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla propria area e risponde del suo operato direttamente al direttore del Parco.