Art. 10.

         Responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco
  1. Nelle  sedi  distaccate  d'area,  qualora  istituite  secondo le
previsioni  dello  statuto,  il relativo responsabile e' nominato dal
consiglio direttivo, su proposta del direttore del Parco, tra persone
di sperimentata competenza.
  2. Il  responsabile  delle  sedi  distaccate d'area e' responsabile
delle  attivita' di gestione tecnica e amministrativa del Parco nella
propria  area  di  competenza,  sovrintende alla organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla propria area
e risponde del suo operato direttamente al direttore del Parco.