Art. 11. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della giunta regionale della Sardegna, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' composto da: a) un membro effettivo con funzioni di presidente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze; b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal presidente della giunta regionale della Sardegna; c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente. 2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile sugli atti del consorzio secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento di contabilita' adottato dal consiglio direttivo secondo i principi contenuti nella legge 9 maggio 1989, n. 168, e secondo i principi di contabilita' di Stato di cui alle relative leggi. 3. I revisori dei conti devono essere iscritti nel relativo registro.