Art. 11.

                   Collegio dei revisori dei conti
  1.  Il  collegio  dei  revisori dei conti, nominato con decreto del
presidente   della  giunta  regionale  della  Sardegna,  su  proposta
dell'assessore  regionale  della difesa dell'ambiente d'intesa con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' composto da:
    a) un  membro  effettivo con funzioni di presidente designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze;
    b) un  membro effettivo ed uno supplente designati dal presidente
della giunta regionale della Sardegna;
    c) un  membro effettivo ed uno supplente designati dall'assessore
regionale della difesa dell'ambiente.
  2.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  il controllo
contabile  sugli  atti  del  consorzio secondo le modalita' stabilite
nell'apposito  regolamento  di  contabilita'  adottato  dal consiglio
direttivo  secondo i principi contenuti nella legge 9 maggio 1989, n.
168,  e  secondo  i  principi  di  contabilita'  di Stato di cui alle
relative leggi.
  3.  I  revisori  dei  conti  devono  essere  iscritti  nel relativo
registro.