Art. 12.

               Comitato tecnico-scientifico del Parco
  1.   Il   comitato   tecnico-scientifico   del  Parco  ha  funzioni
propositive  e  consultive  ed e' nominato con decreto del presidente
della  giunta  della  regione  Sardegna  su  proposta  dell'assessore
regionale  della  difesa  dell'ambiente,  sentito  il  rappresentante
regionale delle universita'.
  2.  Il  comitato  tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica
quattro  anni,  e'  costituito  da  sette  componenti ivi compreso il
presidente  del  Parco, scelti fra docenti universitari ed esperti di
sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:
    un esperto in materie geologico-minerarie;
    un esperto in materie ambientali;
    un esperto in materie economico-sociali;
    un esperto in materie di pianificazione territoriale;
    un esperto in materie storico-archeologiche e museali;
    il  soprintendente  regionale  di cui all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
  3.  Il  comitato  tecnico-scientifico  esprime obbligatoriamente il
proprio parere sulle proposte di:
    programmi annuali e pluriennali di ricerca;
    programmi annuali e pluriennali di investimenti;
    piano economico-sociale di gestione;
    regolamento del Parco.
  4.  Il  comitato  tecnico-scientifico  esprime  inoltre  il proprio
parere  su  ogni  altra  questione  afferente  la  gestione del Parco
sottopostagli dal presidente del Parco e dal direttore del Parco.
  5.  Il comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal presidente e,
in sua assenza, da un suo delegato.