Art. 12. Comitato tecnico-scientifico del Parco 1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive ed e' nominato con decreto del presidente della giunta della regione Sardegna su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il rappresentante regionale delle universita'. 2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, e' costituito da sette componenti ivi compreso il presidente del Parco, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari: un esperto in materie geologico-minerarie; un esperto in materie ambientali; un esperto in materie economico-sociali; un esperto in materie di pianificazione territoriale; un esperto in materie storico-archeologiche e museali; il soprintendente regionale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. 3. Il comitato tecnico-scientifico esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di: programmi annuali e pluriennali di ricerca; programmi annuali e pluriennali di investimenti; piano economico-sociale di gestione; regolamento del Parco. 4. Il comitato tecnico-scientifico esprime inoltre il proprio parere su ogni altra questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente del Parco e dal direttore del Parco. 5. Il comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal presidente e, in sua assenza, da un suo delegato.