Art. 13. Entrate e spese del consorzio 1. Costituiscono entrate del consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000: a) i contributi ordinari e straordinari della Comunita' europea, nonche' di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici statali e locali; b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui la legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni; c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attivita' a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi; d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi; e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attivita' turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali; f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia; g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del consorzio del Parco. 2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 3 del precedente art. 2, i Ministri interessati e la regione Sardegna provvedono a definire, parallelamente al presente decreto un'apposita intesa Stato-regione volta ad individuare i tempi e le risorse finanziarie necessarie. 3. Le spese del consorzio del Parco sono gestite in conformita' all'apposito regolamento di contabilita' approvato dal consiglio direttivo secondo le modalita' stabilite dallo statuto.