Art. 16.

             Comitato di gestione provvisoria del Parco
  1.  Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento
della  personalita'  giuridica  di diritto pubblico del consorzio, e'
costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco geominerario
della  Sardegna,  composto  da  un  presidente, nominato dal Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  d'intesa  con  il
presidente  della  regione Sardegna, e da quattro componenti nominati
dal  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le
seguenti modalita':
    a) un  rappresentante  della regione Sardegna su designazione del
presidente della regione stessa;
    b) un  rappresentante  dei Ministeri dell'ambiente e della tutela
del   territorio,   delle   attivita'   produttive,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  e  per  i  beni  e le attivita'
culturali,  su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con gli altri Ministri;
    c) un  rappresentante  delle  province  aderenti al consorzio, su
designazione delle medesime;
    d) un  rappresentante dei comuni facenti parte del territorio del
Parco geominerario, su designazione dei medesimi.
  2.  Il  comitato, che dura in carica per un periodo non superiore a
centoventi  giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e
gestione  necessari  per  il  funzionamento  del  Parco  geominerario
storico  e  ambientale  della Sardegna, esclusa l'adozione degli atti
fondamentali.