Art. 16. Comitato di gestione provvisoria del Parco 1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto pubblico del consorzio, e' costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco geominerario della Sardegna, composto da un presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il presidente della regione Sardegna, e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le seguenti modalita': a) un rappresentante della regione Sardegna su designazione del presidente della regione stessa; b) un rappresentante dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per i beni e le attivita' culturali, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con gli altri Ministri; c) un rappresentante delle province aderenti al consorzio, su designazione delle medesime; d) un rappresentante dei comuni facenti parte del territorio del Parco geominerario, su designazione dei medesimi. 2. Il comitato, che dura in carica per un periodo non superiore a centoventi giorni, esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, esclusa l'adozione degli atti fondamentali.