Art. 17.

                        Regime autorizzativo
  Il  rilascio  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  relative alle
attivita'  previste  per  il  perseguimento degli obiettivi di cui al
comma   2,  dell'art.  2,  del  presente  decreto  e'  sottoposto  al
preventivo   parere  del  consiglio  direttivo  sentito  il  comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 12.
  Nel  regolamento  di  cui all'art. 14 vengono definiti i termini in
cui  il  consiglio  direttivo e' tenuto a rendere il parere di cui al
precedente comma 1.