Art. 17. Regime autorizzativo Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attivita' previste per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, dell'art. 2, del presente decreto e' sottoposto al preventivo parere del consiglio direttivo sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 12. Nel regolamento di cui all'art. 14 vengono definiti i termini in cui il consiglio direttivo e' tenuto a rendere il parere di cui al precedente comma 1.