Art. 18. Sanzioni A norma dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laddove compatibili con il dettato di cui all'art. 30 medesimo. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2001 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Moratti Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2001 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 255