Art. 18.

                              Sanzioni
  A  norma  dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto previsto nel
presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni dell'art. 30 della
legge  6 dicembre 1991, n. 394, laddove compatibili con il dettato di
cui all'art. 30 medesimo.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara'  successivamente  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2001

       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
                              Matteoli

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano

    Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
                               Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2001
Ufficio  di  controllo  atti  sui  Ministeri  delle infrastrutture ed
assetto del   territorio, registro n. 5, foglio n. 255