Art. 2. Finalita' e attivita' del Parco 1. Le finalita' che con l'istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna si intendono perseguire, nel rispetto degli impegni che gli enti interessati hanno assunto con la sottoscrizione della "Carta di Cagliari", sono quelle di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio di cui al precedente art. 1 ove le popolazioni locali hanno svolto nel tempo un'intensa attivita' estrattiva e di utilizzo delle risorse geologiche e minerarie, e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile. 2. A tal fine dovranno essere poste in essere le seguenti attivita': a) recuperare e conservare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente piu' compromessi ed a quelli piu' rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale; b) recuperare e conservare in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria; c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attivita' mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti; d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attivita' umane connesse all'espletamento delle attivita' minerarie; e) promuovere e sostenere attivita' educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare; f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attivita' di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale; g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attivita' di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali; h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti. 3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, il consorzio del Parco, di cui al successivo art. 4, si avvarra' delle forme di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili previste dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. In ogni caso, sono fatte salve, nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le competenze sovraordinate e specificamente attribuite dall'ordinamento agli enti locali.