Art. 2.

                   Finalita' e attivita' del Parco
  1.  Le  finalita'  che  con  l'istituzione  del  Parco geominerario
storico  e  ambientale  della  Sardegna  si intendono perseguire, nel
rispetto  degli impegni che gli enti interessati hanno assunto con la
sottoscrizione  della  "Carta di Cagliari", sono quelle di assicurare
la    conservazione    e    la    valorizzazione    del    patrimonio
tecnico-scientifico,  storico-culturale  ed ambientale dei siti e dei
beni  ricompresi  nel  territorio  di cui al precedente art. 1 ove le
popolazioni  locali  hanno  svolto  nel  tempo  un'intensa  attivita'
estrattiva  e  di  utilizzo  delle  risorse geologiche e minerarie, e
garantire  uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati
nell'ottica dello sviluppo sostenibile.
  2.  A  tal  fine  dovranno  essere  poste  in  essere  le  seguenti
attivita':
    a) recuperare  e  conservare,  per  fini ambientali, scientifici,
formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie
e  i  siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente
piu'  compromessi  ed  a  quelli piu' rappresentativi sotto l'aspetto
tecnico-scientifico e storico-culturale;
    b) recuperare  e  conservare  in  particolari strutture museali e
archivistiche  il  patrimonio  di  archeologia  industriale  e quello
documentale,  librario  e  fotografico di interesse conoscitivo della
storia e della cultura mineraria;
    c) proteggere  e  conservare gli habitat e il paesaggio culturale
generato dall'attivita' mineraria, compatibilmente con il risanamento
ambientale dei siti;
    d) proteggere  e conservare le zone di interesse archeologico e i
valori  antropici  delle  attivita'  umane  connesse all'espletamento
delle attivita' minerarie;
    e) promuovere   e   sostenere  attivita'  educative,  ricreative,
sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
    f) promuovere,  sostenere  e sviluppare nel quadro dello sviluppo
sostenibile  attivita'  di  formazione  e  di  ricerca  scientifica e
tecnologica  nei  settori delle georisorse, dei materiali innovativi,
dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso
la  costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di
formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;
    g) collaborare   con   gli  enti  locali  e  con  le  istituzioni
competenti  al  fine  di concorrere, con attivita' di promozione e di
sostegno,  alla  creazione  nel  territorio  del  Parco  di  un nuovo
processo  integrato  di  sviluppo sostenibile nei settori del turismo
ecologico  e  culturale,  dell'artigianato  tradizionale e innovativo
locale,  della trasformazione industriale delle materie prime locali,
anche    attraverso    la    realizzazione   delle   relative   opere
infrastrutturali;
    h) curare,   d'intesa   con   gli   enti   locali   preposti,  il
coordinamento  degli  interventi  di bonifica, di riabilitazione e di
recupero  dei  compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici
piani previsti dalle norme vigenti.
  3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al precedente comma,
il  consorzio  del  Parco,  di  cui al successivo art. 4, si avvarra'
delle   forme  di  utilizzazione  dei  lavoratori  socialmente  utili
previste   dal  decreto  legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  4. In ogni caso, sono fatte salve, nell'attuazione degli interventi
di   cui   al   presente  articolo,  le  competenze  sovraordinate  e
specificamente attribuite dall'ordinamento agli enti locali.