Art. 3.

                        Disciplina di tutela
  1.  Dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, fatte salve le
competenze di cui al precedente art. 2, com-ma 4, e ferme restando le
disposizioni  stabilite  nel  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490  (testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali), ed al fine del perseguimento degli obiettivi
dettati  dal  medesimo  art.  2,  comma 2, salvo parere da rendere da
parte  del  consiglio  direttivo  del  consorzio,  sono  da  ritenere
incompatibili con i medesimi obiettivi citati, le seguenti attivita':
    a) qualsiasi   mutamento   dell'utilizzazione   dei   terreni   e
quant'altro  possa  incidere  sulla morfologia del territorio e sugli
equilibri    paesaggistici,    ambientali,    ecologici,   idraulici,
idrogeotermici  e  geominerari  ed  in  contrasto  con  le  finalita'
istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto;
    b) il  danneggiamento  e  la distruzione dei manufatti, dei beni,
delle  strutture  sotterranee  e  superficiali e delle infrastrutture
connesse;
    c) l'esecuzione  di  nuove  costruzioni  e  la  trasformazione di
quelle  esistenti  ad  esclusione  degli  interventi  di manutenzione
ordinaria,   di   manutenzione  straordinaria  e  di  restauro  e  di
risanamento  conservativo,  cosi'  come  definiti  dall'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
    d) lo  svolgimento  di  attivita'  pubblicitarie  non autorizzate
dall'organismo di gestione;
    e) il  campeggio  al di fuori delle aree destinate a tale scopo e
appositamente attrezzate.
  2.  Restano  salve le attivita' che risultano gia' autorizzate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il regolamento del Parco di cui al successivo art. 14 stabilisce
altresi'   deroghe,   modifiche  ed  integrazioni  alle  prescrizioni
indicate nel precedente comma 1.