Art. 3. Disciplina di tutela 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le competenze di cui al precedente art. 2, com-ma 4, e ferme restando le disposizioni stabilite nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), ed al fine del perseguimento degli obiettivi dettati dal medesimo art. 2, comma 2, salvo parere da rendere da parte del consiglio direttivo del consorzio, sono da ritenere incompatibili con i medesimi obiettivi citati, le seguenti attivita': a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari ed in contrasto con le finalita' istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto; b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse; c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione; e) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. 2. Restano salve le attivita' che risultano gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il regolamento del Parco di cui al successivo art. 14 stabilisce altresi' deroghe, modifiche ed integrazioni alle prescrizioni indicate nel precedente comma 1.