Art. 4. Consorzio del Parco 1. La gestione del Parco e' affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero delle attivita' produttive, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni interessati, dalle Universita' di Cagliari e di Sassari. Possono far parte del consorzio di cui al presente articolo anche altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalita' sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco previa richiesta al consorzio del Parco che dovra' deliberare l'accoglimento secondo le norme previste dallo statuto. 2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potesta' statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione ufficiale del consorzio e' "Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna". La sede del consorzio e' presso il proprio ufficio di presidenza, ubicato quest'ultimo comunque in uno dei territori ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 1 del presente decreto. 3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti nel precedente art. 1 del presente decreto, il consorzio e' competente allo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente art. 2 al fine di garantire e tutelare: a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarita' giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche; b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attivita' mineraria comprendenti: il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali piu' rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto; il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attivita' mineraria; c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attivita' mineraria; d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attivita' mineraria. 4. Il consorzio, nei territori e nei siti da cui e' costituito il Parco, assicura la gestione unitaria delle sue competenze e finalita' come individuate dal presente decreto. 5. Rimangono comunque escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le attivita' non direttamente riconducibili alle predette finalita' ed attivita' e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettivita' sociali, agli interventi forestali e di difesa del suolo, alle attivita' agricole e zootecniche, all'esercizio della caccia e della pesca nonche' ad ogni altra attivita' collegata all'uso del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia gia' attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.