Art. 4.

                         Consorzio del Parco
  1. La gestione del Parco e' affidata ad un consorzio costituito dal
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero
delle    attivita'   produttive,   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dal  Ministero  per i beni e le
attivita'  culturali,  dalla  regione  autonoma della Sardegna, dalle
province e dai comuni interessati, dalle Universita' di Cagliari e di
Sassari.  Possono far parte del consorzio di cui al presente articolo
anche  altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalita'
sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco previa richiesta al
consorzio  del  Parco che dovra' deliberare l'accoglimento secondo le
norme previste dallo statuto.
  2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
assimilato  agli  enti  di  cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con
potesta'  statutaria  e  regolamentare  nei  limiti di cui alla legge
stessa.  La  denominazione  ufficiale del consorzio e' "Consorzio del
Parco  geominerario  storico-ambientale  della Sardegna". La sede del
consorzio  e'  presso  il  proprio  ufficio  di  presidenza,  ubicato
quest'ultimo   comunque   in   uno  dei  territori  ricompresi  nella
perimetrazione di cui all'art. 1 del presente decreto.
  3.  Nell'ambito  dei  territori e dei siti del Parco, come definiti
nel   precedente  art.  1  del  presente  decreto,  il  consorzio  e'
competente  allo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente art.
2 al fine di garantire e tutelare:
    a) il  contesto  geologico-strutturale  con  le  sue peculiarita'
giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;
    b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attivita'
mineraria comprendenti:
      il  patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte,
della tecnica e dell'ingegneria mineraria;
      il   patrimonio   archeologico   industriale   delle  strutture
sotterranee    e    superficiali   piu'   rappresentative   e   delle
infrastrutture,   con   particolare   riferimento   ai   sistemi   di
collegamento e di trasporto;
      il  patrimonio  documentale  delle  opere,  degli insediamenti,
delle  tradizioni,  delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle
vicende umane dell'attivita' mineraria;
    c) i  siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato
dall'uomo per l'espletamento dell'attivita' mineraria;
    d) i    reperti   archeologici   e   storico-culturali   connessi
all'espletamento dell'attivita' mineraria.
  4.  Il  consorzio, nei territori e nei siti da cui e' costituito il
Parco, assicura la gestione unitaria delle sue competenze e finalita'
come individuate dal presente decreto.
  5. Rimangono comunque escluse dalla disciplina del presente decreto
e  dalle competenze del consorzio tutte le attivita' non direttamente
riconducibili  alle  predette  finalita'  ed attivita' e in ogni caso
quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle
collettivita'  sociali,  agli  interventi  forestali  e di difesa del
suolo,  alle  attivita'  agricole  e zootecniche, all'esercizio della
caccia  e  della  pesca  nonche'  ad  ogni  altra attivita' collegata
all'uso  del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia gia'
attribuita  da  norme  statali o regionali, anche regolamentari, alla
competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.