Art. 6 Presidente del consorzio del Parco 1. Il presidente del consorzio del Parco, scelto tra persone di comprovata capacita' professionale, e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il presidente della regione Sardegna. 2. Il presidente del consorzio del Parco dura in carica per quattro anni e puo' essere rinominato per un solo ulteriore mandato. 3. Il presidente del consorzio del Parco ha la legale rappresentanza del consorzio, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e promuove le azioni e i provvedimenti urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi del Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi. 4. La carica di presidente del consorzio del Parco e di componente del consiglio direttivo e' incompatibile con qualsiasi carica politico-elettiva.