Art. 6

                 Presidente del consorzio del Parco
  1.  Il  presidente  del  consorzio del Parco, scelto tra persone di
comprovata  capacita'  professionale,  e'  nominato  con  decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il    Ministro    delle   attivita'   produttive   ed   il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca d'intesa con il
presidente della regione Sardegna.
  2. Il presidente del consorzio del Parco dura in carica per quattro
anni e puo' essere rinominato per un solo ulteriore mandato.
  3.   Il   presidente   del   consorzio   del  Parco  ha  la  legale
rappresentanza  del  consorzio,  sta  in  giudizio  nei  procedimenti
giurisdizionali  di  qualsiasi  natura  e  promuove  le  azioni  e  i
provvedimenti  urgenti ed indifferibili per la tutela degli interessi
del  Parco. Questi ultimi provvedimenti sono sottoposti alla ratifica
del  consiglio  direttivo  nella prima seduta successiva all'adozione
degli stessi.
  4.  La carica di presidente del consorzio del Parco e di componente
del   consiglio  direttivo  e'  incompatibile  con  qualsiasi  carica
politico-elettiva.