Art. 2. 1. Le attivita' ed i compiti inerenti alle autorizzazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali, come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attivita' produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'Istituto italiano della saldatura medesimo. 2. Prima di rilasciare un'approvazione europea dei materiali, l'Istituto italiano della saldatura - Genova, ne informa il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea e comunica loro gli elementi pertinenti. 3. Una copia dell'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione deve essere trasmessa dall'Istituto italiano della saldatura - Genova, al Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati e alla Commissione europea. 4. L'Istituto italiano della saldatura - Genova, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, informa immediatamente il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione.