Art. 2.
  1.  Le  attivita'  ed i compiti inerenti alle autorizzazioni di cui
all'art.  1  del  presente  decreto  devono  essere svolti secondo le
forme,  modalita'  e  procedure  stabilite  nel  decreto  legislativo
25 febbraio  2000,  n.  93, e nel pieno rispetto e mantenimento della
struttura,  nonche'  dell'organizzazione  e  gestione del personale e
risorse strumentali, come individuata nella documentazione presentata
ed  integrata  su disposizione dei competenti uffici ministeriali che
hanno  condotto  l'istruttoria,  fatto salva l'approvazione, da parte
del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  delle  variazioni  che
dovessero  essere sottoposte in via preventiva dall'Istituto italiano
della saldatura medesimo.
  2.  Prima  di  rilasciare  un'approvazione  europea  dei materiali,
l'Istituto italiano della saldatura - Genova, ne informa il Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, gli Stati membri
dell'Unione  europea  e  la  Commissione  europea e comunica loro gli
elementi pertinenti.
  3.   Una   copia   dell'approvazione   europea  dei  materiali  per
attrezzature a pressione deve essere trasmessa dall'Istituto italiano
della  saldatura  -  Genova, al Ministero dell'attivita' produttive -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico  dell'industria,  agli Stati membri dell'Unione europea, agli
altri organismi notificati e alla Commissione europea.
  4. L'Istituto italiano della saldatura - Genova, ai sensi dell'art.
11, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, informa
immediatamente  il  Ministero  delle attivita' produttive - Direzione
generale  sviluppo  produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico
dell'industria,  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  gli altri
organismi  notificati  e  la  Commissione  europea  di ogni revoca di
approvazione.