Art. 3.
  1.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in
vigore  il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.   Durante  il  periodo  di  validita'  delle  autorizzazioni  il
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo  e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si
riserva  di  effettuare  verifiche  sulla  permanenza  dei  requisiti
relativi  alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2
del presente decreto, disponendo appositi controlli.
  3.  Tutti  gli  atti  relativi  alle autorizzazioni concesse devono
essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.