Art. 4.
  Per  i  compiti  di  cui al punto 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del
decreto   legislativo   25   febbraio   2000,  n.  93,  il  personale
dell'Istituto  italiano  della saldatura e quello da approvare presso
il  fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista
dalla normativa tecnica vigente.