Art. 5. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attivita', che l'Istituto italiano della saldatura non soddisfa piu' i requisiti di cui agli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.