Art. 6.
  Per  quanto  non  specificato  nel presente decreto e relativo allo
svolgimento   delle   attivita'   per   le  quali  sono  concesse  le
autorizzazioni  di  cui  all'art.  1,  si  applicano  le disposizioni
previste  dal  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 93, e del
decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.