Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
     Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1.  Al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( e successive
modificazioni, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di
protezione civile";
    b) all'articolo  10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella
di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
    c) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Al  Ministero  dell'interno  sono  attribuite  le funzioni e i
compiti  spettanti  allo  Stato in materia di garanzia della regolare
costituzione  e  del  funzionamento  degli organi degli enti locali e
funzioni  statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della   sicurezza   pubblica,  difesa  civile,  ((  politiche  di  ))
protezione   civile   e  prevenzione  incendi,  salve  le  specifiche
competenze  in  materia  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
tutela  dei  diritti  civili,  cittadinanza,  immigrazione,  asilo  e
soccorso pubblico";
    d) all'articolo  14,  comma  3,  sono  soppresse le parole: ", ad
eccezione  di  quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai
sensi del Capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
    e) ((  gli  articoli  79,  80,  81,  82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono
abrogati; ))
    f) ((  il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione
civile" e' soppresso. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo integrale degli articoli 10 e 14
          del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente
          legge:
              "Art.  10  (Agenzie  fiscali).  - 1. Le agenzie fiscali
          sono  disciplinate,  anche  in  deroga agli articoli 8 e 9,
          dalle  disposizioni  del  capo II del titolo V del presente
          decreto  legislativo  ed  alla loro istituzione si provvede
          secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.".
              "Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione   civile   e   prevenzione   incendi,  salve  le
          specifiche   competenze   in  materia  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   tutela  dei  diritti  civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
              2.  Il  Ministero svolge in particolare le funzioni e i
          compiti   di   spettanza   statale   nelle   seguenti  aree
          funzionali:
                a) garanzia  della regolare costituzione degli organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza  locale,  servizi elettorali, vigilanza sullo stato
          civile  e  sull'anagrafe  e attivita' di collaborazione con
          gli enti locali;
                b) tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica e
          coordinamento delle Forze di polizia;
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio;
                d) tutela  dei  diritti  civili,  ivi compresi quelli
          delle  confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
          e asilo.
              3.  Il  Ministero  svolge attraverso il Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  anche  gli  altri  compiti ad esso
          assegnato dalla normativa vigente.
              4.  Restano  ferme le disposizioni della legge 1 aprile
          1981, n. 121.".