Art. 2.
     Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

((  1.  Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e' sostituito dal seguente:
  "6.  A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data
indicata  in  sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le
inerenti  risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, e successive
modificazioni,  le  funzioni  del  Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  fatta
eccezione  per  le  funzioni  del  Servizio  sismico nazionale, fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo  91 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal
suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il
sistema  informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   e  sono  affidate  al  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie".
  2.  Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri
compiti,   della   collaborazione   dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente  e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  dell'art.  10  del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  303  (Ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
              "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito  individuati  i compiti relativi alle seguenti aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni   di   impulso   indirizzo   e  coordinamento  del
          Presidente.  Ai  Ministeri interessati sono contestualmente
          trasferite   le  corrispondenti  strutture  e  le  relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane:
                a) turismo  al  Ministero dell'industria, commercio e
          artigianato;
                b) italiani  nel  mondo  al  Ministero per gli affari
          esteri;
                c) segreteria  del comitato per la liquidazione delle
          pensioni  privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
          1,  lettera  s),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
                d) aree  urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
          5,  nonche'  Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
          della  legge  5 luglio  1989,  n. 246, e Commissione per il
          risanamento  della  Torre  di Pisa, al Ministero dei lavori
          pubblici;
                e) diritto  d'autore  e  disciplina  della proprieta'
          letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui  agli  articoli  12,  lettere f) e seguenti, e 13 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1  ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti  di
          strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
          mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire.
              3.  A  decorrere dalla data di inizio della legislatura
          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
          regioni.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
          umane.
              5.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 3, sono
          trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
          riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
              6.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, o dalla
          diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
          i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
          sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
          91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
          successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
          trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
          il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
              7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9
          del   decreto   legislativo  sul  riordino  dei  Ministeri,
          l'Agenzia   per   il   servizio  civile,  alla  quale  sono
          trasferiti,  con le inerenti risorse finanziarie, materiali
          ed  umane,  i  compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
          servizio   civile   dalla  legge  8 luglio  1998,  n.  230.
          L'Agenzia  svolge  altresi'  i compiti relativi al servizio
          sostitutivo  di  quello di leva previsti dall'art. 46 della
          legge  27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
          vigilanza    della    struttura   centrale   che   esercita
          attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
              8.  L'Agenzia,  in  particolare,  organizza, gestisce e
          verifica   la  chiamata  e  l'impiego  degli  obiettori  di
          coscienza,   promuovendone  e  curandone  la  formazione  e
          l'addestramento,  anche in vista della pianificazione degli
          eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
              9.  Lo  statuto  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  7 e'
          adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  e  del  Ministro  vigilante,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.   Gli   organi  dell'Ufficio  nazionale  per  il
          servizio  civile  operano  sino  alla  data di nomina degli
          organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
              10.  La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
          supporto  alla  Cancelleria  dell'ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
          d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
              11.  Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
          sono    dal    presente   decreto   trasferite   ad   altre
          amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
          medesime.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  (per l'argomento v.
          nelle note all'art. 1):
              "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'Agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle  del  Servizio  sismico  nazionale  e  del  Servizio
          idrografico e mareografico.
              4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate  dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
          b),  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'Agenzia.".
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 91 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              "Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi
          dell'art.  3,  lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          il  Servizio  nazionale  dighe  e' soppresso quale Servizio
          tecnico  nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
          -  RID,  che  provvede, ai fini della tutela della pubblica
          incolumita',  all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
          vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
          spettanti  ai  concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
          le  caratteristiche  indicate  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge   8 agosto   1994,  n.  507,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
              2.  Le  regioni e le province autonome possono delegare
          al  RID  l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
          loro   competenza   e  richiedere  altresi'  consulenza  ed
          assistenza  anche relativamente ad altre opere tecnicamente
          assimilabili  alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
          esse assegnati.
              3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta
          del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
          Stato-regioni,   sono   definiti   l'organizzazione,  anche
          territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
          suoi   organi,  all'interno  dei  quali  dovra'  prevedersi
          adeguata rappresentanza regionale."
              Si  riporta  il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              "Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
          dall'art.  14,  le amministrazioni pubbliche possono sempre
          concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
          in collaborazione di attivita' di interesse comune.
              2.   Per   detti   accordi,  si  osservano,  in  quanto
          applicabili,  le  disposizioni previste dall'art. 11, commi
          2, 3 e 5.".