Art. 3.
          Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

  1.  Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo   3,   comma   1,   sono   soppresse  le  parole:
"dell'Agenzia  di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia",
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
    b) all'articolo   3,   comma   4,   sono   soppresse  le  parole:
"dell'Agenzia,   ovvero,   fino  alla  effettiva  operativita'  della
stessa,";
    c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
    d) all'articolo   9,   comma   1,   sono   soppresse  le  parole:
"dell'Agenzia,   ovvero,   fino  alla  effettiva  operativita'  della
stessa,";
    e) all'articolo  12,  comma  5, sono soppresse le parole: "per la
successiva  assegnazione  all'Agenzia  a  decorrere  dalla  effettiva
operativita' della stessa";
    f) all'articolo   12,   comma   7,   sono  soppresse  le  parole:
"dell'Agenzia,   ovvero,   fino  alla  effettiva  operativita'  della
stessa,".
((   1-bis.  I  riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento
della  protezione  civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n.
353,   e  nelle  disposizioni  vigenti  precedentemente  emanate,  si
intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo integrale degli articoli 3, 7, 9
          e  12 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in
          materia   di   incendi  boschivi),  come  modificati  dalla
          presente legge:
              "Art.  3  (Piano regionale di previsione, prevenzione e
          lotta  attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Le regioni
          approvano  il  piano  regionale per la programmazione delle
          attivita'  di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
          gli  incendi  boschivi,  sulla  base  di  linee  guida e di
          direttive  deliberate,  entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, dal Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  delegato  per  il
          coordinamento  della  protezione civile, che si avvale, per
          quanto  di  rispettiva  competenza,  del Dipartimento della
          protezione   civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  seguito denominato "Dipartimento", del Corpo
          forestale  dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
          denominata "Conferenza unificata".
              2.  Le  regioni  approvano  il piano di cui al comma 1,
          entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee
          guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
              3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
                a) le  cause  determinanti ed i fattori predisponenti
          l'incendio;
                b) le  aree  percorse dal fuoco nell'anno precedente,
          rappresentate con apposita cartografia;
                c) le   aree   a   rischio   di   incendio   boschivo
          rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata,
          con    l'indicazione   delle   tipologie   di   vegetazione
          prevalenti;
                d) i  periodi  a  rischio  di  incendio boschivo, con
          l'indicazione  dei  dati  anemologici e dell'esposizione ai
          venti;
                e)   gli  indici  di  pericolosita'  fissati  su base
          quantitativa e sinottica;
                f) le  azioni  determinanti anche solo potenzialmente
          l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di
          incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
                g) gli  interventi per la previsione e la prevenzione
          degli   incendi   boschivi   anche  attraverso  sistemi  di
          monitoraggio satellitare;
                h) la  consistenza  e  la  localizzazione  dei mezzi,
          degli  strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure
          per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
                i) la  consistenza  e  la localizzazione delle vie di
          accesso  e  dei  tracciati  spartifuoco nonche' di adeguate
          fonti di approvvigionamento idrico;
                l) le   operazioni   silvicolturali   di   pulizia  e
          manutenzione  del  bosco,  con  facolta'  di  previsione di
          interventi  sostitutivi  del  proprietario  inadempiente in
          particolare nelle aree a piu' elevato rischio;
                m) le    esigenze    formative    e    la    relativa
          programmazione;
                n) le attivita' informative;
                o) la    previsione    economico-finanziaria    delle
          attivita' previste nel piano stesso.
              4.  In  caso di inadempienza delle regioni, il Ministro
          delegato  per  il  coordinamento  della  protezione civile,
          avvalendosi,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  del
          Dipartimento,  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco e
          del  Corpo  forestale  dello  Stato,  sentita la Conferenza
          unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le
          attivita'  di  emergenza  per  lo spegnimento degli incendi
          boschivi,  tenendo  conto  delle  strutture operative delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane.
              5.  Nelle  more  dell'approvazione  dei piani di cui al
          comma  1,  restano  efficaci,  a tutti gli effetti, i piani
          antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.".
              "Art.  7  (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). -
          1.  Gli  interventi  di  lotta  attiva  contro  gli incendi
          boschivi   comprendono   le   attivita'   di  ricognizione,
          sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
          da terra e aerei.
              2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento,
          garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi
          del  Centro  operativo aereo unificato (COAU), le attivita'
          aeree  di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello
          Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
          potenziamento  e  all'ammodernamento  di essa. Il personale
          addetto  alla  sala  operativa  del COAU e' integrato da un
          rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              3.  Le  regioni  programmano la lotta attiva ai sensi e
          dell'art.  3,  commi  1  e  3,  lettera h), e assicurano il
          coordinamento   delle  proprie  strutture  antincendio  con
          quelle  statali  istituendo e gestendo con una operativita'
          di  tipo  continuativo  nei  periodi  a rischio di incendio
          boschivo  le  sale  operative  unificate permanenti (SOUP),
          avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
          mezzi  aerei  di  supporto  all'attivita'  delle  squadre a
          terra:
                a) di  risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale
          dei  vigili  del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in
          base ad accordi di programma;
                b) di  personale  appartenente  ad  organizzazioni di
          volontariato,  riconosciute  secondo  la vigente normativa,
          dotato   di   adeguata   preparazione  professionale  e  di
          certificata   idoneita'   fisica  qualora  impiegato  nelle
          attivita' di spegnimento del fuoco;
                c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e
          delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
          e    urgente    necessita',   richiedendoli   all'autorita'
          competente  che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza
          delle proprie esigenze;
                d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi
          di programma.
              4.  Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con
          la  flotta  aerea  di  cui  al  comma  2, secondo procedure
          prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
              5.   Le   regioni  assicurano  il  coordinamento  delle
          operazioni   a   terra   anche   ai   fini   dell'efficacia
          dell'intervento  dei  mezzi  aerei per lo spegnimento degli
          incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi
          del  Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
          antincendi boschivi del Corpo medesimo.
              6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per
          attivita'  connesse  alle  finalita'  di  cui alla presente
          legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita'
          di  prevenzione  di  cui all'art. 4 e reclutato con congruo
          anticipo  rispetto  ai periodi di maggiore rischio; ai fini
          di tale reclutamento, e' data priorita' al personale che ha
          frequentato,  con esito favorevole, i corsi di cui all'art.
          5,  comma  2.  Le  regioni  sono  autorizzate  a  stabilire
          compensi  incentivanti  in rapporto ai risultati conseguiti
          in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.".
              "Art.  9  (Attivita'  di  monitoraggio  e  relazione al
          Parlamento).  1.  Il Ministro delegato per il coordinamento
          della  protezione  civile,  avvalendosi  del  Dipartimento,
          svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti
          dalla  presente  legge  e,  decorso  un  anno dalla data di
          entrata  in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento
          sullo stato di attuazione della legge stessa.".
              "Art.  12  (Disposizioni finanziarie). - 1. Entro e non
          oltre  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le  risorse  finanziarie,  ad eccezione di
          quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali
          delle  amministrazioni  statali  competenti, iscritte nelle
          unita'  previsionali  di  base  per  la  lotta agli incendi
          boschivi,  individuate con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, di concerto
          con  il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
          il  Ministro delegato per il coordinamento della protezione
          civile,  sono trasferite in apposite unita' previsionali di
          base  del  centro  di  responsabilita'  n.  20  "Protezione
          civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica per analoga
          destinazione.
              2.  In sede di prima applicazione della presente legge,
          per  lo  svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1,
          comma  3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato
          trasferisce  alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma
          di   lire  20  miliardi  annue,  di  cui  lire  10 miliardi
          ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato
          dall'inventario  forestale  nazionale, costituito presso il
          Corpo  forestale  dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise
          in   quote   inversamente  proporzionali  al  rapporto  tra
          superficie   percorsa  dal  fuoco  e  superficie  regionale
          boscata  totale  prendendo  a riferimento il dato medio del
          quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica;   di   tali  risorse  le  regioni  provvedono  a
          trasferire   agli   enti   locali   territoriali  la  parte
          necessaria   allo   svolgimento   delle  attribuzioni  loro
          conferite  dalla  presente  legge.  Al  predetto  onere  si
          provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2000-2002,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    finanziario    2000,   allo   scopo   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
              3.  A  decorrere  dall'anno  finanziario  2003,  per il
          finanziamento  delle funzioni di cui agli articoli 1, comma
          3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con
          stanziamento  determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468, e successive modificazioni. La ripartizione
          delle  risorse  fra  le  regioni  avviene  con  le medesime
          modalita' di cui al comma 2.
              4.  Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
          6  e  7  connessi  all'esercizio  di funzioni di competenza
          dello   Stato   si   provvede  nei  limiti  degli  ordinari
          stanziamenti assegnati agli organi competenti.
              5.  Per  la  sperimentazione di tecniche satellitari ai
          fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'art.
          10,  comma  1,  nonche' ai fini di cui all'art. 3, comma 3,
          lettera  g), e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per
          l'anno  2000, da iscrivere nell'unita' previsionale di base
          20.2.1.3  "Fondo  per  la protezione civile" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica.  Al  relativo  onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   2000,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri  decreti,  le  variazioni di bilancio occorrenti per
          l'attuazione della presente legge.
              7.  Il  Ministro  delegato  per  il coordinamento della
          protezione  civile,  avvalendosi del Dipartimento, effettua
          una  ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti
          di  cui  alla  presente  legge  ad  enti e dagli stessi non
          utilizzate,  in  tutto  o  in  parte, entro diciotto mesi a
          decorrere  dalla data del provvedimento di assegnazione dei
          finanziamenti.   Con   decreto  del  medesimo  Ministro  si
          provvede  alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti
          di  assegnazione,  laddove si riscontri il mancato utilizzo
          delle  relative somme da parte degli enti assegnatari; tali
          somme  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato,
          per  essere  riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          all'unita'  previsionale  di  base  20.2.1.3  "Fondo per la
          protezione  civile" dello stato di previsione del Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          possono  essere  impiegate,  mediante  ordinanze  emesse ai
          sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per
          esigenze  connesse  all'attuazione  della  presente legge e
          volte  in  particolare  ad eliminare situazioni di pericolo
          non  fronteggiabili  in  sede  locale; all'attuazione degli
          interventi   provvede   il   Ministro   delegato   per   il
          coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme
          vigenti    e    nel    rispetto   dei   principi   generali
          dell'ordinamento.".