Art. 5.
Competenze  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in materia di
                          protezione civile
  1.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro ((
dell'interno  ))  da  lui  delegato,  ((  determina  le  politiche di
protezione  civile,  detiene  i  poteri  di  ordinanza  in materia di
protezione   civile,  ))  promuove  e  coordina  le  attivita'  delle
amministrazioni  centrali  e  periferiche dello Stato, delle regioni,
delle   province,   dei  comuni,  degli  enti  pubblici  nazionali  e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata  presente  sul  territorio nazionale, finalizzate alla tutela
dell'integrita'   della   vita,   dei   beni,  degli  insediamenti  e
dell'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  di  danni  derivanti  da
calamita'  naturali,  da  catastrofi  o  da  altri grandi eventi, che
determinino  situazioni  di  grave rischio, salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (( Per le finalita' di cui
al  presente  comma,  e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  un  Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel
cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo
28  agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto
del  Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  emanate  le  norme  per  la composizione e il funzionamento del
Comitato. ))
  2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro ((
dell'interno  ))  da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi
dei  programmi  di  previsione  e  prevenzione  dei rischi, nonche' i
programmi  nazionali  di  soccorso  e  i piani per l'attuazione delle
conseguenti  misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti
locali.
((   3.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri
operano  il  Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per
la  previsione  e  la  prevenzione  dei  grandi rischi ed il Comitato
operativo della protezione civile.
  3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei
grandi   rischi,   che  si  riunisce  presso  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  e'  articolata  in  sezioni  e  svolge attivita'
consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione
e  prevenzione  delle  varie situazioni di rischio; e' presieduta dal
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   ovvero  dal  Ministro
dell'interno  da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente,
che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un
esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori
di  rischio,  da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici e da due esperti designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  da  un
rappresentante  del  Comitato nazionale di volontariato di protezione
civile,  nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.
  3-ter.  Il  Comitato  operativo  della  protezione  civile,  che si
riunisce  presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la
direzione  unitaria  e il coordinamento delle attivita' di emergenza,
stabilendo   gli  interventi  di  tutte  le  amministrazioni  e  enti
interessati  al  soccorso.  E'  presieduto  dal Capo del Dipartimento
della   protezione  civile  e  composto  da  tre  rappresentanti  del
Dipartimento   stesso,   da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle
strutture  operative  nazionali  di  cui  all'articolo 11 della legge
24 febbraio  1992,  n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono
tenute  a  concorrere  all'opera di soccorso, e da due rappresentanti
designati  dalle  regioni,  nonche' da un rappresentante del Comitato
nazionale  di volontariato di protezione civile, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato
possono  essere  invitate  autorita' regionali e locali di protezione
civile  interessate  a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di
altri   enti   o   amministrazioni.   I   componenti   del   Comitato
rappresentanti  dei  Ministeri,  su  delega  dei rispettivi Ministri,
riassumono  e  esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito
delle  amministrazioni  di  appartenenza ed altresi' nei confronti di
enti,  aziende  autonome  e  amministrazioni  controllati o vigilati,
tutte  le  facolta'  e competenze in ordine all'azione da svolgere ai
fini  di  protezione  civile  e  rappresentano,  in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
  3-quater.  La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione
dei  grandi  rischi  e  il Comitato operativo della protezione civile
sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero  del  Ministro  dell'interno da lui delegato, da emanare entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto;  con  il  medesimo  decreto sono stabilite le
relative modalita' organizzative e di funzionamento. ))
  4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero  il
Ministro   ((   dell'interno  ))  da  lui  delegato,  si  avvale  del
Dipartimento   della   protezione   civile  che  promuove,  altresi',
l'esecuzione  di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e
gli   enti  locali,  ((  nonche'  l'attivita'  di  informazione  alle
popolazioni  interessate,  per  gli  scenari  nazionali;  l'attivita'
tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati
in  concorso  con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e
con  i  Comitati  provinciali  di  protezione  civile, fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo 14  della  legge 24 febbraio 1992, n.
225,  e l'attivita' di formazione in materia di protezione civile, in
raccordo con le regioni.
  4-bis.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, d'intesa con le
regioni,  definisce,  in  sede  locale  e  sulla  base  dei  piani di
emergenza,  gli interventi e la struttura organizzativa necessari per
fronteggiare  gli  eventi  calamitosi  da  coordinare con il prefetto
anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  4-ter.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  svolge compiti
relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di
cui   all'articolo 107,   comma   1,   lettere  a)  e  f),  n.  1,  e
all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al
Consiglio  dei  Ministri  nonche'  quelli  relativi  alle  attivita',
connesse  agli  eventi  calamitosi  di  cui  all'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, concernenti la
predisposizione  di  ordinanze,  di  cui all'articolo 5, commi 2 e 3,
della  medesima  legge,  da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato. ))
  5.  Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero  del  Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, il Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  rivolge alle amministrazioni
centrali  e  periferiche  dello Stato, delle regioni, delle province,
dei  comuni,  degli  enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra  istituzione  ed organizzazione pubblica e privata presente nel
territorio  nazionale,  le  indicazioni  necessarie al raggiungimento
delle  finalita'  di  coordinamento operativo nelle materie di cui al
comma 1. Il prefetto, (( per assumere in relazione alle situazioni di
emergenza  le  determinazioni  di  competenza  in materia di ordine e
sicurezza pubblica, ove necessario invita )) il Capo del Dipartimento
della  protezione  civile,  ovvero un suo delegato, alle riunioni dei
comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  6.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile subentra in tutti i
rapporti  giuridici,  attivi e passivi, eventualmente posti in essere
dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300.  (( Tale subentro e'
condizionato  agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da
effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Quando  l'esito  del
riscontro  e'  negativo, il rapporto e' estinto senza ulteriori oneri
per   lo   Stato.  Ferme  restando  le  attribuzioni  rispettivamente
stabilite  dagli  articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto
speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti
attribuiti   dal   decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della
protezione civile. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  93, comma 1,
          lettera  g),  107  e  108, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112  (per l'argomento vedasi nelle note all'art.
          2):
              "1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
                (Omissis);
                g) ai  criteri  generali  per  l'individuazione delle
          zone  sismiche  e  alle  norme  tecniche per le costruzioni
          nelle medesime zone;".
              "Art.  107  (Funzioni  mantenute  allo  Stato). - 1. Ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera c), della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i compiti
          relativi:
                a) all'indirizzo,  promozione  e  coordinamento delle
          attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, centrali e
          periferiche,  delle  regioni,  delle  province, dei comuni,
          delle  comunita'  montane,  degli enti pubblici nazionali e
          territoriali  e di ogni altra istituzione ed organizzazione
          pubblica  e  privata  presente  sul territorio nazionale in
          materia di protezione civile;
                b) alla  deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
          regioni   interessate,   dello   stato   di   emergenza  al
          verificarsi  degli  eventi  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
          lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) alla   emanazione,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
          emergenza,  per  evitare situazioni di pericolo, o maggiori
          danni  a  persone  o  a  cose, per favorire il ritorno alle
          normali  condizioni  di  vita  nelle aree colpite da eventi
          calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
          stato di emergenza di cui alla lettera b);
                d) alla  determinazione dei criteri di massima di cui
          all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
          le attivita' industriali, civili e commerciali;
                f) alle funzioni operative riguardanti:
                  1)   gli   indirizzi   per   la  predisposizione  e
          l'attuazione  dei  programmi di previsione e prevenzione in
          relazione alle varie ipotesi di rischio;
                  2)  la  predisposizione,  d'intesa con le regioni e
          gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
          di  eventi  calamitosi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          c),  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e la loro
          attuazione;
                  3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
          spegnimento  degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
          degli incendi boschivi;
                  4)   lo  svolgimento  di  periodiche  esercitazioni
          relative ai piani nazionali di emergenza;
                g) la  promozione  di  studi  sulla  previsione  e la
          prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
                h) alla  dichiarazione  dell'esistenza di eccezionale
          calamita'    o   avversita'   atmosferica,   ivi   compresa
          l'individuazione,  sulla  base  di  quella effettuata dalle
          regioni,  dei  territori danneggiati e delle provvidenze di
          cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
              2.  Le  funzioni  di  cui alle lettere a), d), e), e al
          numero  1)  della  lettera  f) del comma 1, sono esercitate
          attraverso intese nella Conferenza unificata".
              "Art.  108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali).   -   1.  Tutte  le  funzioni  amministrative  non
          espressamente  indicate  nelle  disposizioni  dell'art. 107
          sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali e tra
          queste, in particolare:
                a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
                  1) alla predisposizione dei programmi di previsione
          e  prevenzione  dei  rischi,  sulla  base  degli  indirizzi
          nazionali;
                  2)  all'attuazione di interventi urgenti in caso di
          crisi  determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di
          eventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
          24  febbraio  1992,  n.  225,  avvalendosi  anche del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
                  3)  agli indirizzi per la predisposizione dei piani
          provinciali  di  emergenza  in caso di eventi calamitosi di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
          1992;
                  4)  all'attuazione  degli  interventi necessari per
          favorire  il  ritorno alle normali condizioni di vita nelle
          aree colpite da eventi calamitosi;
                  5)  allo  spegnimento degli incendi boschivi, fatto
          salvo  quanto  stabilito  al  punto 3) della lettera f) del
          comma 1 dell'art. 107;
                  7)   agli   interventi   per   l'organizzazione   e
          l'utilizzo del volontariato;
                b)   sono   attribuite   alle  province  le  funzioni
          relative:
                  1)  all'attuazione,  in  ambito  provinciale, delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei  rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
          l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
                  2)  alla  predisposizione  dei piani provinciali di
          emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
                  3)  alla  vigilanza  sulla predisposizione da parte
          delle  strutture  provinciali  di  protezione  civile,  dei
          servizi  urgenti,  anche  di natura tecnica, da attivare in
          caso  di  eventi  calamitosi  di  cui  all'art. 2, comma 1,
          lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
                  1)   all'attuazione,   in  ambito  comunale,  delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
                  2)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
          quelli  relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
          ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
          in ambito comunale;
                  3)  alla  predisposizione  dei  piani  comunali e/o
          intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
          di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          e,  in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
          cura  della  loro  attuazione,  sulla  base degli indirizzi
          regionali;
                  4)   all'attivazione   dei   primi   soccorsi  alla
          popolazione   e   degli   interventi  urgenti  necessari  a
          fronteggiare l'emergenza;
                  5)  alla  vigilanza sull'attuazione, da parte delle
          strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
                  6)  all'utilizzo  del  volontariato  di  protezione
          civile  a  livello  comunale  e/o intercomunale, sulla base
          degli indirizzi nazionali e regionali.".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2, comma 1,
          lettera c), 5,  11  e  14, della legge 24 febbraio 1992, n.
          225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione
          civile):
              "1.  Ai  fini  dell'attivita'  di protezione civile gli
          eventi si distinguono in:     (Omissis).
                c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
          per  intensita'  ed estensione, debbono essere fronteggiati
          con mezzi e poteri straordinari.".
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".
              "Art.  11 (Strutture operative nazionali del Servizio).
          -   1.  Costituiscono  strutture  operative  nazionali  del
          Servizio nazionale della protezione civile:
                a) il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco quale
          componente fondamentale della protezione civile;
                b) le Forze armate;
                c) le Forze di polizia;
                d) il Corpo forestale dello Stato;
                e) i Servizi tecnici nazionali;
                f) i  gruppi  nazionali di ricerca scientifica di cui
          all'art.  17,  l'Istituto  nazionale  di geofisica ed altre
          istituzioni di ricerca;
                g) la Croce rossa italiana;
                h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
                i) le organizzazioni di volontariato;
                l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
              2.   In  base  ai  criteri  determinati  dal  Consiglio
          nazionale  della  protezione civile, le strutture operative
          nazionali  svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento della
          protezione  civile,  le  attivita'  previste dalla presente
          legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile.
              3.   Le   norme   volte  a  disciplinare  le  forme  di
          partecipazione  e  collaborazione delle strutture operative
          nazionali  al  Servizio  nazionale  della protezione civile
          sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui al comma 3 sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente  a  compiti  determinati,  le ulteriori norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni  delle strutture operative nazionali alle esigenze
          di protezione civile.".
              "Art.  14  (Competenze del prefetto). - 1. Il prefetto,
          anche  sulla base del programma provinciale di previsione e
          prevenzione,   predispone   il   piano   per   fronteggiare
          l'emergenza  su  tutto  il  territorio della provincia e ne
          cura l'attuazione.
              2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui
          alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, il prefetto:
                a)  informa  il Dipartimento della protezione civile,
          il   presidente  della  giunta  regionale  e  la  direzione
          generale  della  protezione civile e dei servizi antincendi
          del Ministero dell'interno;
                b) assume   la  direzione  unitaria  dei  servizi  di
          emergenza  da attivare a livello provinciale, coordinandoli
          con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
                c) adotta   tutti   i   provvedimenti   necessari  ad
          assicurare i primi soccorsi;
                d)  vigila  sull'attuazione, da parte delle strutture
          provinciali  di  protezione  civile,  dei  servizi urgenti,
          anche di natura tecnica.
              3.  Il  prefetto,  a  seguito della dichiarazione dello
          stato  di  emergenza  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 5,
          opera,  quale  delegato  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri   o   del  Ministro  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile,  con  i  poteri di cui al comma 2 dello
          stesso art. 5.
              4.   Per   l'organizzazione   in   via   permanente   e
          l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale
          della  struttura  della  prefettura,  nonche'  di enti e di
          altre istituzioni tenuti al concorso.".
            -  L'art.  79  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (per  l'argomento  v.  nelle note all'art. 1) e' stato
          soppresso  dall'art. 1, comma 1, lettera e), della presente
          legge.