Art. 5-bis.
  Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

((   1.  Per  la  riorganizzazione  del Dipartimento della protezione
civile,   nonche'   per   la   disciplina   della  relativa  gestione
amministrativa  e  contabile,  si  provvede con uno o piu' decreti da
adottare  ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma
7,  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti
decreti,   oltre   all'istituzione   dell'ufficio   del   Vice   Capo
Dipartimento,  sono definite le misure organizzative conseguenti alla
specificita'  delle  nuove  competenze attribuite al Dipartimento. Ai
dirigenti  ai  quali,  in conseguenza della riorganizzazione, non sia
confermato l'incarico svolto in precedenza, e' attribuito un incarico
di  studio  di  pari  durata  e  con  il  mantenimento del precedente
trattamento economico.
  2.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' prorogare
i  contratti  a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel
limite  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui allo stesso comma. E'
abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.
  3.  Le  regioni, le province autonome e le autorita' di bacino che,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998,
n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,  nonche'  ai  sensi  del  decreto-legge  30 gennaio  1998, n. 6,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 marzo 1998, n. 61,
tramite  procedure  selettive,  possono procedere alla trasformazione
del  predetto  rapporto  di  lavoroa  tempo determinato in rapporto a
tempo   indeterminato,   nel   rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 35,   comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  per  la  copertura di corrispondenti posti
vacanti  nelle  dotazioni  organiche  adeguando,  se  necessario,  il
programma triennale di fabbisogno di personale.
  4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti
dalle   nuove   competenze   attribuite   dal   presente  decreto  al
Dipartimento  della  protezione  civile,  gli  incarichi di direzione
degli  uffici  di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a
tempo determinato, per non piu' di quattro unita' in deroga al limite
previsto  dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165.  La  relativa  maggiore  spesa e' compensata rendendo
indisponibile,  ai  fini  del conferimento, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
  5.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992,  n.  225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione
dei  grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della
protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria
la delibera dello stato di emergenza.
  6.  Al  fine  di  assicurare  l'efficienza  e  l'economicita' della
gestione   relativamente   agli   obiettivi   derivanti  dalle  nuove
competenze  attribuite  al  Dipartimento  della  protezione civile ai
sensi  del  presente  decreto,  possono  essere  risolti, se ne viene
riscontrata   la   non  corrispondenza  agli  obiettivi  indicati,  i
contratti gia' in essere, senza oneri a carico dello Stato.
  7.  Tutti  i  riferimenti  all'Agenzia  di  protezione civile, gia'
prevista  dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  contenuti  nella  legislazione vigente, si intendono rivolti al
Dipartimento della protezione civile. ))
 
          Riferimenti normativi:
               - Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          degli  articoli  7,  commi  1,  2  e  3,  e  9, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303  (per l'argomento v.
          nelle note all'art. 2):
              "1.  Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di
          cui  all'articolo 2,  e  per  i compiti di organizzazione e
          gestione  delle  occorrenti risorse umane e strumentali, il
          Presidente  individua con propri decreti le aree funzionali
          omogenee  da  affidare alle strutture in cui si articola il
          Segretariato generale.
              2.  Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina le
          strutture  della  cui  attivita'  si avvalgono i Ministri o
          Sottosegretari da lui delegati.
              3.  I  decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei  servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio. Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.".
              "Art.   9   (Personale  della  Presidenza).  -  1.  Gli
          incarichi  dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
          secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
          19  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   relativi,
          rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
          collaborazione  ed  alle  altre  strutture,  ferma restando
          l'applicabilita',   per   gli  incarichi  di  direzione  di
          dipartimento,  dell'art.  28 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi'
          restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31,
          comma 4, della legge stessa.
              2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
          di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
          limiti  di  cui  all'art.  11,  comma  4;  di  personale di
          prestito,  proveniente  da altre amministrazioni pubbliche,
          ordini,   organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione  di
          comando,  fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti posizioni
          disciplinate   dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni  individuate  come  di  diretta collaborazione; di
          consulenti   o   esperti,   anche  estranei  alla  pubblica
          amministrazione,  nominati  per  speciali  esigenze secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente.
              3.  In  materia di reclutamento del personale di ruolo,
          il  Presidente,  con  proprio  decreto,  puo' istituire, in
          misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili,
          una  riserva  di  posti  per  l'inquadramento  selettivo, a
          parita'    di    qualifica,    del   personale   di   altre
          amministrazioni  in  servizio  presso  la  Presidenza ed in
          possesso  di  requisiti professionali adeguati e comprovati
          nel tempo.
              4.  Il  rapporto di lavoro del personale di ruolo della
          Presidenza  e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
          e  dalle  leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
          in   conformita'   delle   norme  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
          comparto  di  contrattazione per la Presidenza. Tale regime
          si   applica,   relativamente   al   trattamento  economico
          accessorio  e  fatta  eccezione  per gli estranei e per gli
          appartenenti  a  categorie  sottratte  alla  contrattazione
          collettiva,  al  personale che presso la Presidenza ricopre
          incarichi  dirigenziali  ed  al  personale  di  prestito in
          servizio presso la Presidenza stessa.
              5.  Il  Presidente,  con proprio decreto, stabilisce il
          contingente  del  personale di prestito, ai sensi dell'art.
          11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
          corrispondenti   risorse   finanziarie   da   stanziare  in
          bilancio.   Appositi   contingenti  sono  previsti  per  il
          personale   delle   forze   di  polizia,  per  le  esigenze
          temporanee  di  cui  all'art.  39,  comma  22,  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  nonche'  per  il personale di
          prestito    utilizzabile   nelle   strutture   di   diretta
          collaborazione.  Il  Presidente  puo'  ripartire  per  aree
          funzionali,    in   relazione   alle   esigenze   ed   alle
          disponibilita'  finanziarie, i contingenti del personale di
          prestito,  dei  consulenti  ed esperti. Al giuramento di un
          nuovo  Governo,  cessano  di  avere  effetto  i  decreti di
          utilizzazione  del  personale  estraneo  e del personale di
          prestito  addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita'
          politiche.  Il restante personale di prestito e' restituito
          entro  sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva
          proroga  del  comando  o  conferma del fuori ruolo disposte
          sulla  base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti
          preposti alle strutture della Presidenza.
              6.  Il  Presidente,  con proprio decreto, stabilisce il
          trattamento   economico   del  Segretario  generale  e  dei
          vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
          ai  consulenti,  agli  esperti,  al personale estraneo alla
          pubblica amministrazione.
              7.  Ai  decreti di cui al presente articolo ed a quelli
          di  cui  agli  articoli  7  e  8  non  sono  applicabili la
          disciplina  di  cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere
          il  parere  del  Consiglio di Stato e della Corte dei conti
          sui decreti di cui all'art. 8.".
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale dell'art. 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
          279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
          2000,  n.  365  (Interventi  urgenti  per le aree a rischio
          idrogeologico  molto  elevato  e  in  materia di protezione
          civile,  nonche'  a  favore  di  zone  colpite da calamita'
          naturali), come modificato dalla presente legge:
              "Art.   7   (Interventi   in   materia   di  protezione
          civile). - 1. I contratti a tempo determinato degli esperti
          tecnico-amministrativi,  in servizio presso il Dipartimento
          della  protezione civile alla data di entrata in vigore del
          presente   decreto,   sono  prorogati  fino  all'avvio  del
          funzionamento  dell'Agenzia di protezione civile, istituita
          dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
          Al  relativo  onere,  valutato  in  lire 6.000  milioni  in
          ragione  d'anno,  a  decorrere  dall'anno 2000, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del  decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella
          C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare
          il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
              1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo, si applica agli
          esperti  tecnico-amministrativi  assunti ai sensi dell'art.
          2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del
          comma 16 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
          6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 30 marzo
          1998,  n.  61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle
          ordinanze   del   Ministro  dell'interno  delegato  per  il
          coordinamento  della  protezione  civile: art. 12, comma 1,
          dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  120  del  26 maggio  1998; art. 6,
          com-ma 4,   dell'ordinanza  n.  2863  dell'8 ottobre  1998,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre
          1998;   art.   8,  comma  2,  dell'ordinanza  n.  2947  del
          24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50
          del  2 marzo  1999; art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991
          del  31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          129 del 4 giugno 1999.
              1-quater.  Per  favorire  una  rapida  attuazione degli
          interventi  connessi  al  ripristino delle infrastrutture e
          dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito
          nei  mesi  di  settembre  e  ottobre  2000 ampie zone della
          Calabria,  la regione e gli enti locali sono autorizzati ad
          assumere,  con  contratto  a  tempo  determinato, personale
          tecnico  ed  informatico,  con  priorita'  per il personale
          utilizzato  nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei
          progetti   dei   lavori   socialmente  utili  promossi  dal
          Dipartimento  della protezione civile. Al relativo onere si
          provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di
          cui  all'art.  3  dell'ordinanza  del Ministro dell'interno
          delegato  per  il  coordinamento della protezione civile n.
          3081  del  12 settembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
              1-quinquies.  Per  la  previsione  e la prevenzione dei
          rischi,  per  gli  interventi  di emergenza, e per tutte le
          funzioni  di  cui  all'art.  108  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n. 112, e successive modificazioni, per la
          organizzazione della protezione civile nella regione, e per
          la  proroga dei contratti in essere a tempo determinato con
          il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e
          con   lavoratori   socialmente   utili   gia'  formati  dal
          Dipartimento  della protezione civile, la Regione siciliana
          e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e
          per  un  periodo  di  tre anni rinnovabile, i fondi ad essa
          assegnati  dall'art.  1  della  legge  31 dicembre 1991, n.
          433.".
              - Il  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, reca:
          "Misure    urgenti   per   la   prevenzione   del   rischio
          idrogeologico  ed  a  favore delle zone colpite da disastri
          franosi nella regione Campania.".
              - Il  decreto-legge  30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, reca:
          "Ulteriori   interventi   urgenti   in  favore  delle  zone
          terremotate  delle  regioni Marche e Umbria e di altre zone
          colpite da eventi calamitosi".
              - Si  riporta il testo degli articoli 19, comma 6 e 35,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
              "6.  Gli  incarichi  di cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".
              "1.   L'assunzione   nelle   amministrazioni  pubbliche
          avviene con contratto individuale di lavoro:
                a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
          del com-ma 3, volte all'accertamento della professionalita'
          richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
          dall'esterno.".
              - Per  il  testo  dell'art.  5  della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, vedi riferimenti normativi all'art. 5.
              - Per l'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 300, vedi riferimenti normativi all'art. 5.