Art. 5-ter.
Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile
         e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno

((   1.  Per consentire una piu' adeguata organizzazione strumentale,
finalizzata  all'accrescimento  della  capacita' operativa, anche nel
settore della difesa civile, il Ministero dell'interno e' autorizzato
a  varare,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui al comma 2, un piano
straordinario  di  interventi per la manutenzione straordinaria degli
edifici  sede  delle  attivita'  del  Corpo  nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' delle strutture afferenti alla difesa civile.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
27  miliardi  per  il  2001,  si  provvede  mediante  riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))