Art. 5-quater.
           Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246

((  1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246,
e' sostituito dal seguente:
  "6.  Alla  copertura  delle vacanze di organico nel Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco  si  puo'  provvedere,  in  caso di specifica
richiesta  da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli
appartenenti  ai  corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di
Bolzano    e    della   regione   Valle   d'Aosta,   previo   assenso
dell'amministrazione autonoma di provenienza. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
          integrale  dell'art.  1  della legge 10 agosto 2000, n. 246
          (Potenziamento  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
          come modificato dalla presente legge:
              "Art. 1 (Potenziamento delle dotazioni organiche). - 1.
          Al  fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e
          flessibilita'  nell'espletamento  delle  attribuzioni e dei
          compiti  spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'   per  assicurare  lo  svolgimento  delle  funzioni
          ispettive  di  cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 1
          ottobre  1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della
          qualifica  di  dirigente  dell'area  operativa  tecnica del
          Corpo  stesso  e'  aumentata  di dodici unita'. Le funzioni
          ispettive   possono  essere  conferite,  nei  limiti  degli
          ordinari  stanziamenti  di bilancio appositamente previsti,
          anche  ai  dirigenti  delle  altre aree operative del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco con decreto del Ministro
          dell'interno,  su  proposta  del  direttore  generale della
          protezione   civile   e  dei  servizi  antincendi,  sentito
          l'ispettore generale capo.
              2.  La  dotazione  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco  comprende  le quattro unita' di livello dirigenziale
          generale  previste  dall'art.  36  della  legge 23 dicembre
          1980,  n.  930,  e successive modificazioni, e dall'art. 49
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 dicembre
          1975,   n.   805.  Sono  abrogati  l'art.  36  della  legge
          23 dicembre  1980,  n.  930, e successive modificazioni, il
          comma  2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997,
          n.   364,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          17 dicembre  1997,  n.  434,  e  l'art.  49 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle
          relative  esigenze  provvede  in  via  ordinaria  il  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.
              3.  Per  fronteggiare  le  piu'  urgenti  esigenze  del
          servizio,    con   particolare   riferimento   ai   servizi
          antincendio  aeroportuali a seguito della riclassificazione
          degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso
          gli   Organi   costituzionali,   nonche'   per   i  comandi
          provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29 aprile  1997,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  276 del 26 novembre 1997, e' incrementata di
          1.301  unita',  per un totale complessivo di 32.895 unita',
          ivi  compresi  i  dodici  dirigenti  e  i quattro dirigenti
          generali  di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2.
          Per   le   esigenze   funzionali   relative  alla  gestione
          amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo
          nazionale  dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di
          supporto  amministrativo-contabile  i profili professionali
          di   funzionario   ammmistrativo   della   VIII   qualifica
          funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica
          funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti
          con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
              4.  Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione
          organica  di  cui  al  comma  3 sono determinati nel limite
          della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il
          2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   si   provvede  alla  distribuzione  per  profilo
          professionale   e   qualifica  delle  unita'  di  personale
          considerate   ai   fini   dell'incremento  della  dotazione
          organica.
              6. Alla  copertura  delle vacanze di organico nel Corpo
          nazionale  dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso
          di  specifica  richiesta  da parte degli interessati, anche
          mediante  mobilita'  degli appartenenti ai Corpi permanenti
          dei  vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione
          Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma
          di provenienza.
              7. Alla  copertura  dei  posti  previsti in aumento nel
          profilo  di  vigile  del  fuoco  ai  sensi  del  comma 3 si
          provvede,  in sede di prima attuazione, per il 25 per cento
          dei  posti disponibili, ferme restando le riserve di legge,
          mediante  concorso  per titoli riservato ai vigili iscritti
          nei quadri del personale volontario che alla data del bando
          abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e
          siano  in  possesso  delle qualita' morali e di condotta in
          conformita'  all'art.  36, comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
          dei  requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art.
          3,  comma  2,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art.
          1  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 aprile  1993, n. 233, e al decreto 3 maggio 1993, n. 228
          del Ministro dell'interno.
              Il  limite  di  eta'  per la partecipazione ai concorsi
          riservati e' di 37 anni.
              8.  La  graduatoria  dei  concorsi per titoli di cui al
          comma   7  e'  formata  attribuendo  punti  0,30  per  ogni
          ulteriore  periodo  di  venti  giorni  e  punti 0,50 per il
          possesso    di    una   delle   seguenti   specializzazioni
          professionali:   padrone   di   barca,   motorista  navale,
          specialista    di   elicottero,   pilota   di   elicotteri,
          sommozzatore, radioriparatore.
              9.  Per  la  copertura  dei  posti  rimasti  vacanti al
          31 dicembre  1996  nel  profilo professionale di ragioniere
          dopo    l'espletamento   delle   procedure   di   mobilita'
          orizzontale  e  verticale,  qualora alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  sia  gia'  stata emanata la
          normativa  che disciplina le relative procedure si provvede
          mediante    l'assunzione    a   domanda,   previo   assenso
          dell'amministrazione  competente,  dei  candidati risultati
          idonei  nella  graduatoria  del  concorso  a  109  posti di
          ragioniere    dell'Amministrazione   civile   dell'interno,
          indetto  con  decreto  del  Ministro dell'interno 25 giugno
          1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie
          speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.
              10.  Il  fondo  di cui all'art. 2, comma 9, della legge
          27 dicembre  1997,  n.  450, e' incrementato di lire 12.500
          milioni a decorrere dall'anno 2000.
              11.  Le  assunzioni  del  personale  di cui al presente
          articolo   hanno   luogo   in   deroga  alle  procedure  di
          programmazione   delle  assunzioni  di  personale  previste
          dall'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e
          successive modificazioni.".