Art. 7-bis. Informazioni di pubblica utilita' (( 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilita'. 2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operativita' al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonche' le societa' operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilita' delle necessarie risorse. 4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le societa' di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorita' assoluta nell'impegno della linea. ))