Art. 7-bis.
                  Informazioni di pubblica utilita'

((   1.  Al  fine  di  garantire  l'acquisizione  di  una  compiuta e
tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del
Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza
un programma informativo nazionale di pubblica utilita'.
  2.  Il  Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria
operativita' al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al
Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in
modulazione di frequenza.
  3.  Le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici nonche' le societa'
operanti  nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni
utile  informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione
civile assicurando la disponibilita' delle necessarie risorse.
  4.  Al  fine  di  garantire  un  costante  ed efficiente sistema di
telecomunicazioni  per  lo  svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento  della  protezione  civile,  anche durante situazioni di
emergenza,  le  societa'  di gestione di telefonia mobile sono sempre
tenute  ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la
copertura    globale   della   rete   di   telefonia   mobile   anche
indipendentemente  dal  gestore,  con priorita' assoluta nell'impegno
della linea. ))