Visto l'art.13, comma 6 del Decreto Legislativo 30.4.92, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni, che prevede l'obbligo per gli enti proprietari delle strade, di istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e delle relative pertinenze, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche; Considerato che l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale ha predisposto, in attuazione della citata prescrizione del Codice, un documento recante il Titolo :"Modalita' di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade"; Considerato che con il verbale della 7a riunione tenuta in data 9.6.97 dalla "Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione di strade", il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha approvato il suddetto documento; Visto il voto n. 335 reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza dell'11.11.98 con il quale le succitate direttive inerenti il catasto delle strade sono state approvate, previo apporto di alcuni perfezionamenti; Decreta: Art. 1. Sono approvate le modalita' di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle Strade, di cui al comma 6 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che si riportano in allegato al presente decreto di cui formano parte integrante e che individuano, sotto l'aspetto tecnico, l'obiettivo finale da raggiungere. Esse sono dirette a tutti gli Enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall'art. 2 del decreto sopracitato, e cioe': - l'ANAS e le Societa' Concessionarie per le autostrade di interesse nazionale; - l'ANAS per le altre strade di interesse nazionale; - le Regioni per le strade regionali; - le Province per le strade provinciali; - i Comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane;