Visto  l'art.13,  comma  6 del Decreto Legislativo 30.4.92, n. 285
(Nuovo  Codice  della strada) e successive modificazioni, che prevede
l'obbligo  per  gli  enti  proprietari  delle  strade, di istituire e
tenere  aggiornati  la  cartografia,  il catasto delle strade e delle
relative  pertinenze,  secondo  le  modalita'  stabilite con apposito
decreto  emanato  dal  Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  sentito  il
Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici ed il Consiglio Nazionale
delle Ricerche;
   Considerato  che  l'Ispettorato  Generale per la Circolazione e la
Sicurezza   stradale  ha  predisposto,  in  attuazione  della  citata
prescrizione  del  Codice, un documento recante il Titolo :"Modalita'
di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade";
   Considerato  che  con  il verbale della 7a riunione tenuta in data
9.6.97  dalla  "Commissione  di  studio  per  le  norme  relative  ai
materiali  stradali  e  progettazione,  costruzione e manutenzione di
strade",  il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  ha  approvato il
suddetto documento;
   Visto  il voto n. 335 reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore
dei  Lavori  Pubblici  nell'adunanza  dell'11.11.98  con  il quale le
succitate  direttive  inerenti  il  catasto  delle  strade sono state
approvate, previo apporto di alcuni perfezionamenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono  approvate  le  modalita' di istituzione ed aggiornamento del
Catasto  delle  Strade,  di  cui  al comma 6 dell'art. 13 del Decreto
Legislativo  30  aprile  1992 n. 285, che si riportano in allegato al
presente  decreto  di cui formano parte integrante e che individuano,
sotto l'aspetto tecnico, l'obiettivo finale da raggiungere.
   Esse sono dirette a tutti gli Enti proprietari delle strade di uso
pubblico individuate dall'art. 2 del decreto sopracitato, e cioe':
   -  l'ANAS  e  le  Societa'  Concessionarie  per  le  autostrade di
interesse nazionale;
   - l'ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
   - le Regioni per le strade regionali;
   - le Province per le strade provinciali;
   - i Comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane;