Art. 2. Ai fini della formazione e conservazione del Catasto delle Strade gli Enti proprietari devono dotarsi di strutture specifiche . I Comuni della stessa Regione , le Province e le Regioni possono consorziarsi in entita' territoriali piu' ampie, istituendo un unico organo di supporto tecnico, ma lasciando comunque distinti i loro catasti. Alle Regioni spetta anche il coordinamento di tutte le fasi, ed in particolare della raccolta e trasmissione dei dati all'Archivio Nazionale delle strade, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, fatta eccezione per i dati relativi alle strade ed autostrade statali in concessione ed alle strade ed autostrade statali in gestione all'ANAS, che sono raccolti e trasmessi all'Archivio direttamente dagli Enti concessionari o gestori.