Art. 4. Ai fini della congruenza degli elementi stradali di connessione fra strade di Enti proprietari diversi, tali Enti, su iniziativa di uno di essi, definiscono congiuntamente in via preventiva le modalita' di rappresentazione degli elementi di confine ed i codici relativi. In caso di mancata definizione entro trenta giorni dalla proposta formulata da uno degli Enti, intervengono le Regioni od il Ministero dei Lavori Pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.