Art. 4.
   Ai  fini  della  congruenza degli elementi stradali di connessione
fra  strade  di Enti proprietari diversi, tali Enti, su iniziativa di
uno   di  essi,  definiscono  congiuntamente  in  via  preventiva  le
modalita'  di  rappresentazione degli elementi di confine ed i codici
relativi.  In  caso  di mancata definizione entro trenta giorni dalla
proposta  formulata  da uno degli Enti, intervengono le Regioni od il
Ministero   dei   Lavori   Pubblici,   nell'ambito  delle  rispettive
competenze.