Art. 6.
   Le  autostrade  e  le  strade  di  interesse  nazionale, le strade
regionali,   provinciali   e  comunali  sono  accatastate,  assumendo
l'allegato  al presente decreto come obiettivo finale da raggiungere,
secondo il seguente ordine di priorita':
   -  autostrade  e  strade  di  interesse nazionale : entro due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto;
   -  strade  regionali  :  entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente decreto;
   -   strade   provinciali  e  comunali  extraurbane  con  larghezza
pavimentata   non   inferiore   a  metri  5,50:  entro  quattro  anni
dall'entrata in vigore del presente decreto;
   -  altre  strade  comunali  extraurbane  con larghezza pavimentata
inferiore a metri 5,50 e strade urbane pavimentate: entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
   Per  queste  ultime, in una prima fase, il rilevamento puo' essere
limitato   agli  attributi  globali  degli  elementi  stradali,  alle
giunzioni  ed  alle  aree  di  traffico che consentono di definire il
grafo della rete, come indicato nell'Allegato al presente decreto.