Art. 10.
Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, avvia con le regioni interessate una
sperimentazione della durata di sei mesi per l'introduzione del
prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione
alle due seguenti metodiche:
a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie
omogenee;
b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all'aumentare
del fatturato relativo al farmaco medesimo.