Art. 9.
                 Numero di confezioni prescrivibili
                         per singola ricetta

((    1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali
destinati  al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1, lettere a) e b), del
decreto  legislativo  29 aprile  1998,  n. 124, e' limitata al numero
massimo  di  tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo' comunque
superare i sessanta giorni di terapia.
  2.  Sono  abrogati  il  comma  6  dell'articolo 1 del decreto-legge
30 maggio  1994,  n.  325, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio  1994,  n.  467,  nonche' il primo e il secondo periodo del
comma  9  dell'articolo  3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124.
  3.  Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione
monodose,  ai  medicinali a base di interferone a favore dei soggetti
affetti   da   epatite   cronica   e   ai   medicinali  somministrati
esclusivamente  per  fleboclisi  e'  confermata  la  possibilita'  di
prescrizione  fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  4.  Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del
dolore  di  cui  all'articolo  43, comma 3-bis, del testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 ottobre  1990, n. 309, e successive modificazioni, e' consentita la
prescrizione   in   un'unica  ricetta  di  un  numero  di  confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo dell'art. 85, comma 12, della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388, si rinvia ai riferimenti normativi
          all'art. 2.
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, e dell'art.
          3,  quest'ultimo  cosi' come modificato dalla legge che qui
          si pubblica del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
          recante  "Ridefinizione  del  sistema  di partecipazione al
          costo  delle  prestazioni  sanitarie  e  del  regime  delle
          esenzioni,  a  norma  dell'art.  59,  comma 50, della legge
          27 dicembre   1997,  n.  449",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99:
              "Art.  5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
          particolari  condizioni  di  malattia).  -  1. Con distinti
          regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  individuate,  rispettivamente:  a)  le  condizioni di
          malattia  croniche  a  invalidanti; b) le malattie rare. Le
          condizioni  e  malattie  di  cui alle lettere a) e b) danno
          diritto   all'esenzione   dalla   partecipazione   per   le
          prestazioni  di  assistenza sanitaria indicate dai medesimi
          regolamenti, Nell'individuare le condizioni di malattia, il
          Ministro  della sanita' tiene conto della gravita' clinica,
          del  grado  di  invalidita', nonche' della onerosita' della
          quota  di  partecipazione  derivante dal costo del relativo
          trattamento".
              "Art.  3  (Modalita'  di  partecipazione al costo delle
          prestazioni).  - 1. La modalita' di partecipazione al costo
          da  parte  degli assistiti non esenti per le prestazioni di
          cui   all'art.   2,  comma  1,  ai  applicano  a  decorrere
          dall'introduzione   del  sistema  di  partecipazione  e  di
          esenzione  correlato  alla  situazione economica del nucleo
          familiare, ai sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal 1
          gennaio 2000.
              2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'art.
          8,  comma  10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e'  dovuta  una  partecipazione al costo pari a 3.000
          lire  per  ricetta,  per  prescrizione di una confezione, e
          pari  a  6.000  lire  per ricetta, per prescrizioni di piu'
          confezioni.  Per  farmaci  collocati nella classe di cui al
          citato   art.  8,  comma 10,  lettera  b),  e'  dovuta  una
          partecipazione  al  costo pari al 50% del prezzo di vendita
          al  pubblico  dagli  assistiti  parzialmente esentati e non
          esentati  dalla partecipazione ai sensi del successivo art.
          4.  I  farmaci collocati nella classe di cui al citato art.
          8,   comma   10,   lettera   c),   sono   a  totale  carico
          dell'assistito. E' abrogato l'art. 1, comma 42, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
              3.   Per   le   singole   prestazioni   di  diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio  e per le altre prestazioni
          specialistiche  erogate  in  regime ambulatoriale e' dovuta
          una    partecipazione   al   costo   pari   all'85%   della
          corrispondente   tariffa   determinata   dalla  regione  di
          appartenenza  del  soggetto  erogatore,  fino ad un importo
          massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo
          restando  quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge
          25 gennaio  1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'art. 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al costo
          pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo
          massimo  di  spesa per singola ricetta pari a L. 60.000. Le
          regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa
          per  le  ricette  contenenti  accorpamenti  per  profilo di
          trattamento   di   due  o  piu'  prestazioni  eventualmente
          definiti   a  livello  regionale  e  provinciale  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  22 luglio  1996 del
          Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  216  del  14 settembre  1996.  Al  fine di procedere al
          graduale  superamento  dei  limiti  di prescrivibilita' per
          ricetta  di  cui  alla  legge  25 gennaio  1990,  n.  8,  e
          successive  modificazioni,  di  razionalizzare  la  spesa a
          carico  del  Servizio  sanitario nazionale, di semplificare
          l'accesso   alle  prestazioni  da  parte  degli  assistiti,
          nonche'  di  ridurre la spesa a loro carico e di promuovere
          l'utilizzo  dei  percorsi  diagnostici  e  terapeutici,  il
          Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto,  ai  sensi
          dell'art.  59,  comma  50, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  individua  i  criteri per la sperimentazione di forme
          agevolate   di   erogazione  di  pacchetti  di  prestazioni
          predefiniti  a  fronte  di determinate condizioni cliniche,
          identificati   sulla  base  dei  percorsi,  consentendo  la
          prescrivibilita'   in   un'unica   ricetta  di  prestazioni
          afferenti  a branche specialistiche diverse o prevedendo la
          ridefinizione  in  aumento del valore del limite massimo di
          spesa per ricetta.
              4.  Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato
          ad  accertamenti  diagnostici, e quindi con l'esclusione di
          quelli   individuati   nell'allegato   1,   e'  dovuta  una
          partecipazione   forfetaria  pari  a  L. 150.000;  per  gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'art.  4,  comma  5,  tale  partecipazione  e'  pari  a
          L. 75.000.
              5.  Per  le prestazioni di assistenza termale e' dovuta
          una   partecipazione   al   costo   pari   al   75%   della
          corrispondente   tariffa   determinata   dalla  regione  di
          appartenenza  del soggetto erogatore, fino ad un massimo di
          spesa di L. 200.000 per prescrizione; per gli assistiti che
          hanno  diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,
          comma  5,  il  limite  massimo di spesa per prescrizione e'
          pari a L. 100.000.
              6.  Per  le  prestazioni  di  assistenza  riabilitativa
          extraospedaliera   erogate  in  regime  semiresidenziale  e
          residenziale,  e'  dovuta  una  partecipazione  forfetaria,
          differenziata  in  base al costo delle diverse modalita' di
          erogazione,  fissata  dalle  regioni, fino ad un massimo di
          spesa di L. 80.000 a settimana. Per gli assistiti che hanno
          diritto  all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma
          5,  tale  limite  massimo  di spesa e' pari a L. 40.000. La
          partecipazione   non   puo'  comunque  essere  inferiore  a
          L. 20.000  a  settimana.  Per  le prestazioni di assistenza
          riabilitativa    extraospedaliera    semi-residenziale    e
          residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale
          per  acuti  erogate  in  favore  di  soggetti  direttamente
          inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a
          decorrere  dal  sessantesimo  giorno  di assistenza. Per le
          prestazioni  di  assistenza  riabilitativa extraospedaliera
          erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una
          partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un
          massimo  di  spesa  di  L. 20.000  per  giornata;  per  gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'art.  4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari
          a  L. 10.000.  La  partecipazione  non puo' comunque essere
          inferiore  a L. 6.000 per giornata. Il valore massimo della
          partecipazione alla spesa mensile non puo' essere superiore
          a  L. 100.000  e,  per  gli  assistiti  che  hanno  diritto
          all'esenzione  parziale  ai  sensi  dell'art. 4, comma 5, a
          L. 60.000.
              7.  Per  le  prestazioni  erogate  in  regime di pronto
          soccorso  non  seguite  da ricovero, effettuabili in regime
          ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali
          non  si  riscontra  carattere  di  emergenza  o  urgenza le
          regioni  possono  fissare  una  partecipazione  al costo in
          relazione  alle  prestazioni  erogate,  fino  ad un importo
          massimo  di  L. 100.000  per accesso. Per gli assistiti che
          hanno  diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,
          comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a L. 60.000.
              8.  La partecipazione al costo da parte degli assistiti
          non  esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo'
          comunque  essere  inferiore  a  L. 6.000  per  ricetta; gli
          importi  dovuti  per  ricetta si arrotondano, per eccesso o
          per difetto, alle L. 500.
              9.  (Periodi  abrogati). La quota fissa per ricetta non
          e'  dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di
          diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio e per le altre
          prestazioni  specialistiche erogate in regime ambulatoriale
          di  cui  al  comma  3.  Per  le  prescrizioni relative alle
          restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e
          7  la  quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti
          e' pari a L. 6.000.
              10.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo
          i quali i direttori generali delle aziende unita' sanitarie
          locali  ed  ospedaliere  determinano,  entro  trenta giorni
          dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo
          che  puo'  intercorrere  tra  la data della richiesta delle
          prestazioni  di  cui  ai  commi  3 e 4 e l'erogazione della
          stessa. Di tale termine e' data comunicazione all'assistito
          al   momento   della   presentazione  della  domanda  della
          prestazione,   nonche'  idonea  pubblicita'  a  cura  delle
          aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere.
              11.  In  caso  di  mancata  definizione  da parte delle
          regioni  dei  criteri e delle modalita' di cui al comma 10,
          il  Ministro  della  sanita'  vi  provvede, previa diffida,
          tenendo  conto  dell'interesse  degli utenti, della realta'
          organizzativa  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali ed
          ospedaliere  della  regione,  della media dei tempi fissati
          dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
          determinare  il  tempo  massimo  di  cui  al comma 10 entro
          trenta     giorni    dall'efficacia    del    provvedimento
          ministeriale.  Le  determinazioni  del  Ministro cessano di
          avere   effetto   al   momento  dell'esercizio  dei  poteri
          regionali di cui al comma 10.
              12.  Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione
          di  appositi  programmi,  il  rispetto  della tempestivita'
          dell'erogazione    delle    predette    prestazioni,    con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare all'assistito la effettiva possibilita'
          di   vedersi   garantita   l'erogazione  delle  prestazioni
          nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi
          di razionalizzazione della domanda, nonche' interventi tesi
          ad   aumentare   i   tempi   di  effettivo  utilizzo  delle
          apparecchiature  e  delle  strutture,  ad  incrementare  la
          capacita' di offerta delle aziende eventualmente attraverso
          il ricorso all'attivita' libero-professionale intramuraria,
          ovvero  a forme di remunerazione legate al risultato, anche
          ad integrazione di quanto gia' previsto dai vigenti accordi
          nazionali   di  lavoro,  nonche'  a  garantire  l'effettiva
          corresponsabilizzazione    di    sanitari    dipendenti   e
          convenzionati;
                b) prevedere,   anche   sulla  scorta  dei  risultati
          dell'attivita' di vigilanza o controllo di cui all'art. 32,
          comma  9,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, idonee
          misure  da  adottarsi  nei confronti del direttore generale
          dell'azienda   unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda
          ospedaliera  in  caso  di  reiterato  mancato  rispetto dei
          termini  individuati  per l'erogazione delle prestazioni ai
          sensi del comma 10;
                c) imputare  gli  eventuali  maggiori oneri derivanti
          dal  ricorso  all'erogazione delle prestazioni in regime di
          attivita' libero-professionale intramuraria alle risorse di
          cui  all'art.  13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.  502,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, con
          conseguente  esclusione  di  ogni  intervento finanziario a
          carico dello Stato;
                d) prevedere  correzioni  al regime di partecipazione
          al  costo  come definito, nei commi 3 e 4 secondo i criteri
          desumibili dal comma 13.
              13.   Fino   all'entrata  in  vigore  delle  discipline
          regionali  di  cui  al  comma  12,  qualora  l'attesa della
          prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato
          dal  direttore  generale  ai  sensi  dei  commi  10  e  11,
          l'assistito  puo'  chiedere  che  la prestazione venga resa
          nell'ambito       dell'attivita'       libero-professionale
          intramuraria,   ponendo   a   carico   dell'azienda  unita'
          sanitaria  locale  di  appartenenza  e  dell'azienda unita'
          sanitaria   locale   nel   cui   ambito   e'  richiesta  la
          prestazione,  in  misura eguale, la differenza tra la somma
          versata   a   titolo   di  partecipazione  al  costo  della
          prestazione  e  l'effettivo  costo  di  quest'ultima, sulla
          scorta  delle  tariffe  vigenti.  Nel  caso l'assistito sia
          esente   dalla  predetta  partecipazione  l'azienda  unita'
          sanitaria   locale   di  appartenenza  e  l'azienda  unita'
          sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione
          corrispondono,  in  misura  eguale,  l'intero  costo  della
          prestazione.  Agli  eventuali  maggiori oneri derivanti dal
          ricorso  all'erogazione  delle  prestazioni  in  regime  di
          attivita'  libero-professionale  intramuraria  si fa fronte
          conte  risorse  di  cui all'art. 13 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento
          finanziario a carico dello Stato.
              14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila
          sul  rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del
          comma   12  e  di  quelle  del  comma  13,  anche  al  fine
          dell'esercizio     dell'azione     disciplinare     e    di
          responsabilita'  contabile  nei  confronti  dei soggetti ai
          quali   sia   imputabile   la   mancata   erogazione  della
          prestazione nei confronti dell'assistito.
              15. L'utente che non si presenti ovvero noti preannunci
          l'impossibilita'  di  fruire della prestazione prenotata e'
          tenuto,  ove  non  esente,  al  pagamento  della  quota  di
          partecipazione al costo dalla prestazione.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1,  cosi'  come
          modificato   dalla   legge   che  qui  si  ripubblica,  del
          decreto-legge  30 maggio  1994,  n.  325,  recante  "Misure
          urgenti  in materia di partecipazione alla spesa sanitaria,
          di formazione dei medici e di farmacovigilanza", pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  1  giugno  1994,  n.  126,  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1,  della  legge  19 luglio  1994, n. 467, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1994, n. 175:
              "Art. 1. - 1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993,
          un   contributo   di  lire  80  miliardi  da  destinare  al
          finanziamento   delle   spese   di   loro   competenza  per
          l'assistenza  sanitaria  degli indigenti. La predetta somma
          e'  ripartita  ai  comuni  tenendo  conto del reddito medio
          pro-capite, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  della  sanita',  sentite l'Associazione nazionale
          dei  comuni  italiani  (ANCI)  e l'Unione nazionale comuni,
          comunita' ed enti montani (UNCEM).
              2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre
          1993,  i  prezzi  delle specialita' medicinali classificate
          come   medicinali   prescrivibili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1, del decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n. 539, sono ridotti delle
          seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle L. 100
          superiori: specialita' medicinali con prezzo superiore a L.
          15.000  fino  a  L.  50.000:  2,5  per  cento;  specialita'
          medicinali con prezzo superiore a L. 50.000: 4,5 per cento.
              3.  Al maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno
          1993,  si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
          erariali  assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze
          e  del  lavoro  e della previdenza sociale in data 31 marzo
          1993,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del
          7 aprile  1993, emanato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza
          2316/FPC  del  29 gennaio  1993,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993.
              4.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              5.  All'art.  3,  terzo  capoverso,  del  decreto-legge
          26 novembre  1981,  n.  678, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 gennaio 1982, n. 12, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: "L'autorizzazione non e' dovuta per le
          prescrizioni,  relative a prestazioni il cui costo, in base
          alla normativa vigente, e' a totale carico dell'assistito .
              6. (Comma abrogato)".
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della legge
          23    dicembre   1994,   n.   724,   recante   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.:
              "1.  La  prescrizione  di  specialita'  medicinali e di
          prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario
          nazionale  e'  limitata  al numero massimo di due pezzi per
          ricetta,   fatta   eccezione  per  i  prodotti  a  base  di
          antibiotici  in  confezione  monodose  e  per  i medicinali
          somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si
          applica  la  disposizione  di  cui all'art. 2, comma 3, del
          decreto-legge  30 ottobre  1987,  n.  443,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino
          al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2
          e 4 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
          1991,  e successive modificazioni ed integrazioni, a favore
          dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi
          articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei
          soggetti  affetti  da  epatite  cronica, la prescrizione e'
          limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 43, comma 3-bis, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309,  recante  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O.:
              "3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato
          III-bis  puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi
          per  cura  di  durata  non  superiore  a  trenta giorni. La
          ricetta   deve   contenere   l'indicazione   del  domicilio
          professionale  e  del  numero di telefono professionale del
          medico   chirurgo  o  del  medico  veterinario  da  cui  e'
          rilasciata".
              - Per   opportuna   conoscenza   si  riporta  il  testo
          dell'allegato  III-bis  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sopra citato:
                                                    "Allegato III-bis
                          Articoli 41 e 43.

 Farmaci che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate
    Buprenorfina
    Codeina
    Diidrocodeina
    Fentanyl
    Idrocodone
    Idromorfone
    Metadone
    Morfina
    Ossicodone
    Ossimorfone.".