Art. 9. Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta (( 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo' comunque superare i sessanta giorni di terapia. 2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonche' il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. 3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi e' confermata la possibilita' di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni )).
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 85, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si rinvia ai riferimenti normativi all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 3, quest'ultimo cosi' come modificato dalla legge che qui si pubblica del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99: "Art. 5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia). - 1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche a invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti, Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica, del grado di invalidita', nonche' della onerosita' della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento". "Art. 3 (Modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni). - 1. La modalita' di partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, ai applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal 1 gennaio 2000. 2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di piu' confezioni. Per farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera b), e' dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo art. 4. I farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. E' abrogato l'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale e' dovuta una partecipazione al costo pari all'85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a L. 60.000. Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di due o piu' prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 22 luglio 1996 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale superamento dei limiti di prescrivibilita' per ricetta di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, di semplificare l'accesso alle prestazioni da parte degli assistiti, nonche' di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere l'utilizzo dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanita' con proprio decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di forme agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte di determinate condizioni cliniche, identificati sulla base dei percorsi, consentendo la prescrivibilita' in un'unica ricetta di prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse o prevedendo la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa per ricetta. 4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici, e quindi con l'esclusione di quelli individuati nell'allegato 1, e' dovuta una partecipazione forfetaria pari a L. 150.000; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale partecipazione e' pari a L. 75.000. 5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta una partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un massimo di spesa di L. 200.000 per prescrizione; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione e' pari a L. 100.000. 6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime semiresidenziale e residenziale, e' dovuta una partecipazione forfetaria, differenziata in base al costo delle diverse modalita' di erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un massimo di spesa di L. 80.000 a settimana. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a L. 40.000. La partecipazione non puo' comunque essere inferiore a L. 20.000 a settimana. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera semi-residenziale e residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in favore di soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un massimo di spesa di L. 20.000 per giornata; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a L. 10.000. La partecipazione non puo' comunque essere inferiore a L. 6.000 per giornata. Il valore massimo della partecipazione alla spesa mensile non puo' essere superiore a L. 100.000 e, per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, a L. 60.000. 7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo massimo di L. 100.000 per accesso. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a L. 60.000. 8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo' comunque essere inferiore a L. 6.000 per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si arrotondano, per eccesso o per difetto, alle L. 500. 9. (Periodi abrogati). La quota fissa per ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti e' pari a L. 6.000. 10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che puo' intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l'erogazione della stessa. Di tale termine e' data comunicazione all'assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonche' idonea pubblicita' a cura delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere. 11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei criteri e delle modalita' di cui al comma 10, il Ministro della sanita' vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell'interesse degli utenti, della realta' organizzativa delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del Ministro cessano di avere effetto al momento dell'esercizio dei poteri regionali di cui al comma 10. 12. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestivita' dell'erogazione delle predette prestazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare all'assistito la effettiva possibilita' di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonche' interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacita' di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all'attivita' libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto gia' previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonche' a garantire l'effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e convenzionati; b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell'attivita' di vigilanza o controllo di cui all'art. 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l'erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10; c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attivita' libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato; d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come definito, nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13. 13. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito puo' chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attivita' libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attivita' libero-professionale intramuraria si fa fronte conte risorse di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato. 14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila sul rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di quelle del comma 13, anche al fine dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilita' contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito. 15. L'utente che non si presenti ovvero noti preannunci l'impossibilita' di fruire della prestazione prenotata e' tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo dalla prestazione.". - Si riporta il testo dell'art. 1, cosi' come modificato dalla legge che qui si ripubblica, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante "Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 467, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1994, n. 175: "Art. 1. - 1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma e' ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). 2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialita' medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle L. 100 superiori: specialita' medicinali con prezzo superiore a L. 15.000 fino a L. 50.000: 2,5 per cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a L. 50.000: 4,5 per cento. 3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All'art. 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione non e' dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, e' a totale carico dell'assistito . 6. (Comma abrogato)". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.: "1. La prescrizione di specialita' medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione e' limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta". - Si riporta il testo dell'art. 43, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.: "3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sopra citato: "Allegato III-bis Articoli 41 e 43. Farmaci che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone.".