IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni (codice della
strada);
  Visto  l'art.  238  del  decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;
  Visto   il  regolamento  recante  norme  sulla  revisione  generale
periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  28  febbraio  2000, con il quale il
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione ha dettato disposizioni
per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
  Ritenuto  di  dover  allineare  la periodicita' delle revisioni dei
suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992;
  Considerato   che   per  il  suddetto  allineamento  e'  necessario
programmare  un  piano di richiamo compatibile con l'operativita' dei
soggetti  preposti  alle revisioni e finalizzato all'effettuazione di
un numero di operazioni tecniche tendenzialmente costante negli anni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  20  dicembre 2000, con il quale il
Ministro  dei  trasporti e della navigazione ha fissato il calendario
delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;
  Tenuto  conto  del  parere circostanziato della Commissione europea
relativo  alla  notifica  italiana  2001/227/I  del  22  maggio 2001,
riguardante  norme  sull'omologazione  delle  apparecchiature  per il
controllo  delle  emissioni  inquinanti  nel  corso  di  prove per la
revisione  periodica  dei  veicoli  a  motore  a due o tre ruote e le
procedure di prova dei gas di scarico;
  Ritenuto,  sulla  base del predetto parere circostanziato, di dover
differire  i  termini per gli accertamenti sulle emissioni inquinanti
previsti  dall'art.  2,  comma  3,  del citato decreto ministeriale 7
dicembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del
citato  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e' disposta per l'anno
2002  la  revisione  generale  delle  ulteriori seguenti categorie di
veicoli:
    a) ciclomotori  di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo
n.  285  del  1992,  compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto
ministeriale  5  aprile  1994,  per  i  quali sia stato rilasciato il
certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore entro il 31 dicembre
1993,  con  esclusione  di quelli che, successivamente al 31 dicembre
2000,  siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o
80 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
    b) motocicli,    motocarrozzette,   motoveicoli   per   trasporto
promiscuo,   motocarri,   mototrattori,   motoveicoli  per  trasporti
specifici  e  motoveicoli  per  uso  speciale  di cui rispettivamente
all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al
servizio  da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del
citato  decreto  legislativo  n.  285  del 1992, immatricolati per la
prima  volta entro il 31 dicembre 1993, con esclusione di quelli che,
successivamente  al 31 dicembre 2000, siano stati sottoposti a visita
e   prova   per   l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
circolazione  ai  sensi  degli  articoli 75 o 80 del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992.