Art. 3. 1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1, devono essere effettuate nel corso dell'anno 2002, secondo il seguente calendario: a) entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1 gennaio e il 31 marzo; b) entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1 aprile e il 30 giugno; c) entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1 luglio e il 30 settembre; d) entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1 ottobre e il 31 dicembre. Roma, 14 novembre 2001 Il Ministro: Lunardi