Art. 3.
  1.  Le  operazioni  di  revisione  di cui all'art. 1, devono essere
effettuate nel corso dell'anno 2002, secondo il seguente calendario:
    a) entro  il  mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a)
dell'art.  1,  per  i  quali  il certificato di idoneita' tecnica per
ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 gennaio e il 31 marzo e per
i  veicoli  di  cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la
prima volta tra il 1 gennaio e il 31 marzo;
    b) entro  il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera a)
dell'art.  1,  per  i  quali  il certificato di idoneita' tecnica per
ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 aprile e il 30 giugno e per
i  veicoli  di  cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la
prima volta tra il 1 aprile e il 30 giugno;
    c)  entro  il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera
a)  dell'art.  1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per
ciclomotore  sia stato rilasciato tra il 1 luglio e il 30 settembre e
per  i  veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per
la prima volta tra il 1 luglio e il 30 settembre;
    d) entro  il  mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera
a)  dell'art.  1, per i quali il certificato di idoneita' tecnica per
ciclomotore  sia stato rilasciato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre e
per  i  veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per
la prima volta tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.
      Roma, 14 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Lunardi