Art. 3.
           Modalita' di presentazione della dichiarazione
  1.  La  dichiarazione  di  cui  all'art.  1  e'  presentata  in via
telematica.
  2.  La presentazione telematica della dichiarazione di cui all'art.
1   puo'  essere  effettuata  direttamente,  da  parte  dei  soggetti
abilitati  dall'Agenzia  delle  entrate,  ovvero  tramite  i soggetti
incaricati  di  cui  all'art.  3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
modificazioni.  La  presentazione  telematica  diretta  puo' avvenire
anche  consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia
delle  entrate,  ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale
delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico.
  3.   La   trasmissione   telematica   dei   dati   contenuti  nella
dichiarazione  di  cui all'art. 1 e' effettuata secondo le specifiche
tecniche   che   saranno   approvate   con  successivo  provvedimento
dall'Agenzia delle entrate.
  4.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di
rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione di cui all'art. 1
contenente  l'impegno  a  trasmettere  la  stessa  all'Agenzia  delle
entrate in via telematica.