Art. 3. Modalita' di presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione di cui all'art. 1 e' presentata in via telematica. 2. La presentazione telematica della dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere effettuata direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La presentazione telematica diretta puo' avvenire anche consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico. 3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 e' effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento dall'Agenzia delle entrate. 4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Agenzia delle entrate in via telematica.