Art. 4.
                      Versamento delle imposte
                  e delle contribuzioni sostitutive
  1.  Le  imposte  e  le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1,
commi  2,  3  e  4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate
secondo   le   disposizioni   contenute  nel  capo  III  del  decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza
effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.