Art. 3. Funzioni 1. Il Dipartimento assicura al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente: a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonche' al sistema delle autonomie; b) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, anche in considerazione delle proposte in tali materie elaborate da organi parlamentari e governativi, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti e quelli dell'Unione europea; c) all'approfondimento delle possibili modalita' di conferimento di compiti e di devoluzione di funzioni al sistema delle autonomie, anche con riferimento alle esperienze costituzionali degli altri ordinamenti; d) alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali nelle materie di competenza; e) alla cura delle relazioni con il pubblico e delle attivita' di comunicazione istituzionale. 2. Il Dipartimento provvede, in particolare, all'organizzazione delle strutture al servizio di commissioni e di gruppi di lavoro collegiali operanti nell'ambito delle attivita' del Dipartimento stesso. 3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali, amministrativi, contabili e relativi al personale, nonche' allo svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro.