Art. 4.
                        Capo del Dipartimento
  1. Il  capo  del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21   e   23   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   cura   l'organizzazione   ed   il
funzionamento  del  Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei
risultati   raggiunti,   in  relazione  agli  obiettivi  fissati  dal
Ministro,   coordina   l'attivita'   delle   strutture   di   livello
dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  2. Il  capo  del  Dipartimento,  che  puo' avvalersi di una propria
segreteria,  cura  i  rapporti  con  il Segretario generale e con gli
altri  uffici  e  dipartimenti  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri   e   partecipa   alle   riunioni   di  consultazione  e  di
coordinamento con il segretariato generale.
  3. In  caso  di  impedimento del capo del Dipartimento, le funzioni
vicarie  sono  esercitate  dal dirigente di prima fascia responsabile
dell'ufficio  di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in
mancanza,  dal  dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica. In
caso di assenza, il capo del Dipartimento puo' attribuire l'esercizio
delle  funzioni  vicarie  al suddetto dirigente di prima fascia o, in
mancanza, al dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica.