Art. 4. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' delle strutture di livello dirigenziale e ne assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 2. Il capo del Dipartimento, che puo' avvalersi di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale. 3. In caso di impedimento del capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica. In caso di assenza, il capo del Dipartimento puo' attribuire l'esercizio delle funzioni vicarie al suddetto dirigente di prima fascia o, in mancanza, al dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica.