LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto; Visto l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'accordo tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanita' e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria, sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004); Visto l'accordo del 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210) sancito tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanita' e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, che integra il predetto accordo sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000; Visto l'accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 da questa Conferenza (repertorio atti n. 1285); Considerato che, con il predetto accordo si e' convenuto, che con successivo accordo da sancirsi in questa Conferenza, sarebbero stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, prima che gli stessi venissero adottati dal Governo con un provvedimento formale entro il 30 novembre 2001, d'intesa con la stessa Conferenza e che la validita' dello stesso era subordinata all'adozione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria; Considerato che, questa Conferenza nella seduta del 25 ottobre 2001 (repertorio atti n. 1314) ha valutato positivamente e approvato la relazione sull'attivita' del tavolo di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi, al fine di pervenire al successivo accordo da sancirsi sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, previo confronto preliminare in un tavolo tra le Regioni e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute; Visto l'articolo 6 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, che dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, d'intesa con questa Conferenza, sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista la proposta di accordo in oggetto, elaborata dal tavolo tecnico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi nelle riunioni del 30 e 31 ottobre 2001 e trasmessa con nota del 2 novembre ai Presidenti delle Regioni, nonche' ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze; Considerato che, nel corso delle riunioni del 7 e 13 novembre del tavolo politico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, tenutesi presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per l'esame della proposta di accordo in oggetto, nel corso delle quali si e' proceduto alla definitiva stesura della stessa e si e' convenuto altresi' che, ad avvenuta approvazione dell'accordo, nonche' del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvedera' ad elaborare una pubblicazione di carattere esplicativo, che illustri nel dettaglio le prestazioni e le attivita' ricomprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria; Considerato che, nel corso della riunione tecnica Stato-Regioni tenutasi in data odierna tra i rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'economia e finanze, affari regionali nonche' delle Regioni si e' convenuto di proporre una modifica all'allegato 3 del presente accordo volto a garantire le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunita' isolate; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni, nell'esprimere il loro avviso favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria hanno proposto il seguente emendamento: "alla lettera f) dell'allegato 2A dello stesso, aggiungere la seguente frase: "Su disposizione regionale la laser terapia antalgica, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell'allegato 2B", che si intende apportato anche al medesimo allegato 2A del presente accordo , sul quale il Ministro della salute e il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze hanno convenuto; Considerato altresi' che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso il loro favorevole avviso sull'accordo in oggetto e che il Ministro della salute e il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze hanno confermato il loro positivo assenso; Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; sancisce il seguente accordo tra Governo e Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati: PUNTO 1. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo. PUNTO 2. 2.1 I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definiti nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 2.2. Le prestazioni e le attivita' comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono soggette alle limitazioni e condizioni previste dalle disposizioni vigenti. PUNTO 3 3.1. Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa. 3.2. Le forme e le modalita' della partecipazione alla spesa sono quelle individuate dalle disposizioni legislative statali, in particolare dall'articolo 85, comma 9 della legge 23 dicembre 2001, n. 388, nonche' dagli articoli 4, comma 3 e 6, commi 1 e 2, della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, nonche' dalle disposizioni regionali, eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 13 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. PUNTO 4 4.1 Si conviene che: - le prestazioni ed i servizi, di cui all'allegato 2A, sono escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria; - le prestazioni di cui all'allegato 2B sono da intendersi parzialmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche; - le prestazioni di cui all'allegato 2C incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono quelle che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque individuare modalita' piu' appropriate di erogazione. Le prestazioni sopra richiamate sono state inserite nelle specifiche liste di cui agli allegati in quanto: a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la loro efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili ovvero la loro utilizzazione e' rivolta a soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalita' di organizzazione e di erogazione dell'assistenza. 4.2 Si conviene che vanno apportate, entro il 31 marzo 2002, modifiche al Nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, anche in base alle indicazioni contenute nell'allegato 2B e ferme restando le esclusioni di cui all'allegato 2A, assicurando inoltre l'inserimento, in detto nomenclatore, di prestazioni attualmente erogabili solo in regime di ricovero ospedaliero, per le quali vi sia evidenza di un piu' appropriato regime di erogazione in sede di specialistica ambulatoriale. 4.3. Le Regioni disciplinano i criteri e le modalita' per contenere il ricorso e l'erogazione di prestazioni, che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse, anche tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2C. In sede di prima applicazione la disciplina e' adottata dalle Regioni entro il 30 giugno 2002. PUNTO 5 5.1 Si conviene di definire criteri specifici di monitoraggio, all'interno del sistema di garanzia introdotto dall'art.9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per assicurare trasparenza, confrontabilita' e verifica dell'assistenza erogata attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria con un sistema di indicatori essenziali, pertinenti e caratterizzati da dinamicita' e da aggiornamento continuo. 5.2 Il tavolo previsto nel punto 15 dell'accordo dell'8 agosto 2001 fra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, effettuera', sulla base di quanto previsto al capoverso precedente, la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria effettivamente erogati, e della corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti, evidenziando altresi' eventuali prestazioni effettivamente erogate non riconducibili ai predetti livelli. PUNTO 6 6.1 Si conviene di definire un sistema di manutenzione degli elenchi di prestazioni e servizi inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, al fine di garantire la qualita' e l'appropriatezza dell'assistenza per i cittadini in relazione alle risorse definite. 6.2 Si conviene di costituire, entro il 31 marzo 2002, uno specifico organismo a carattere nazionale, di cui facciano parte un numero adeguato di esperti designati dalle Regioni, sul modello della Commissione Unica del Farmaco (CUF). 6.3 A tale organismo e' affidato il compito di valutare, nel tempo, i fattori scientifici, tecnologici ed economici che motivano il mantenimento, l'inclusione o l'esclusione delle prestazioni dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, tenuto conto di nuove tecniche e strumenti terapeutici, riabilitativi diagnostici resi disponibili dal progresso scientifico e tecnologico, che presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, cosi' come l'esclusione di quelle ormai obsolete. 6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo dell'8 agosto 2001, al punto 15 dello stesso, con particolare riferimento all'impegno assunto dal Governo di accompagnare eventuali variazioni in incremento dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, decise a livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive. PUNTO 7 7.1 Si conviene sulle indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria, nonche' in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunita' isolate che vengono fornite nell'allegato 3. PUNTO 8 Si conviene che i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono stati definiti, nel presente accordo, in relazione alle risorse di cui al punto 6 dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Stato-Regioni nel corso della seduta dell'8 agosto 2001. PUNTO 9 1.Fermo restando quanto gia' previsto nei punti precedenti del presente accordo, si conviene che le Regioni nell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria in sede regionale si attengono alle linee guida contenute nell'allegato 4. PUNTO 10 Laddove la regione definisca specifiche condizioni di erogabilita' delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l'addebitamento delle stesse in mobilita' sanitaria deve avvenire sulla base di: * un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilita' entro il 30 giugno 2002; * eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate. PUNTO 11 Si conviene che il tavolo di lavoro che ha curato la stesura del presente accordo, con riferimento alle questioni, qui di seguito riportate, continuera' ad operare, con il supporto di gruppi tecnici misti con rappresentanti ministeriali e regionali per i necessari approfondimenti, i cui risultati saranno sottoposti alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti conseguenti: * visite fiscali e accertamenti richiesti dagli Uffici della pubblica Amministrazione e relativi costi; * compiti affidati agli ufficiali polizia giudiziaria e relativi costi; * finanziamento delle Agenzie regionali per l'ambiente per le funzioni svolte dalle stesse di competenza del Servizio Sanitario Nazionale; * Assistenza sanitaria agli stranieri non regolari. PUNTO 12 Si conviene, per quanto concerne gli adempimenti conseguenti al disposto dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 che la Commissione Unica del Farmaco provveda ad aggregare in sottogruppi l'elenco dei farmaci di cui al richiamato articolo 6, in modo da consentire alle Regioni di regolare l'applicazione della facolta' loro attribuita di prevedere forme crescenti di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, fino alla totale non rimborsabilita' dei farmaci, in maniera tale da configurare non piu' di 3 classi di partecipazione alla spesa: * una classe a bassa partecipazione dell'assistito, * una classe a piu' elevata partecipazione dell'assistito, * una classe a totale carico dell'assistito. La formulazione dell'elenco, di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 , da parte della Commissione Unica del Farmaco (CUF) dovra' essere operata, in modo tale da consentire una minore spesa rispetto a quella registrata nell'anno 2001 per un importo coerente con l'obbligo del rispetto del tetto del 13% per la spesa farmaceutica. Roma, 22 novembre 2001 Il Presidente: La Loggia Il Segretario: La Falce