Art. 3.
  1.  Il  personale  medico  di  ruolo, privo di specializzazione, in
servizio  in unita' operative del Servizio sanitario nazionale in via
prioritaria  di  anestesia,  di anestesia e rianimazione, radiologia,
radioterapia,  radiodiagnostica  e  medicina  nucleare  di  strutture
sanitarie  diverse  da  quelle  inserite  nella  rete formativa delle
predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in
soprannumero  alla  rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento
del   numero  complessivo  previsto  per  ogni  disciplina  ai  sensi
dell'art.  5  e  della  capacita'  recettiva della scuola stessa, con
provvedimento   del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita'. Il
personale  interessato  deve  aver  comunque  superato  le  prove  di
ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
  3.  Il  personale  medico  di  ruolo, privo di specializzazione, in
servizio  nelle  strutture  sanitarie,  inserite nella rete formativa
della  scuole  di  specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle
unita'  sanitarie  locali  e  degli  istituti  di  ricovero  e cura a
carattere  scientifico,  degli  istituti  ed  enti di cui all'art. 4,
comma  12, del decreto legislativo n. 502 e successive modificazioni,
e'  ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto
ai  numeri  programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per
ogni   disciplina,   d'intesa   tra   le  universita'  e  le  regioni
salvaguardando,  comunque,  la funzionalita' dei servizi, senza oneri
aggiuntivi  per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita'
recettiva della rete che concorre alla formazione.