Art. 3. 1. Il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio in unita' operative del Servizio sanitario nazionale in via prioritaria di anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi dell'art. 5 e della capacita' recettiva della scuola stessa, con provvedimento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita'. Il personale interessato deve aver comunque superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. 3. Il personale medico di ruolo, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa della scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 e successive modificazioni, e' ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, d'intesa tra le universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione.