Art. 5. 1. Per l'anno accademico 2000/2001 il numero di borse di studio a carico del bilancio dello Stato e' 4.469 ed e' riportato, per ciascuna specializzazione, nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto. 2. In relazione all'ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi, previsto dal decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, oltre alle borse di cui al comma 1, sono assegnate ulteriori 890 borse, distinte per specializzazione come da allegata tabella 3, la cui erogazione e', comunque, condizionata alla conversione in legge del predetto decreto-legge. In attesa della conversione in legge del predetto decreto-legge, sono autorizzati alla frequenza i medici destinatari delle predette borse, individuati utilizzando le graduatorie dei concorsi per l'ammissione e distinti per le discipline ivi indicate. 3. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacita' ricettiva e delvolume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G. 4. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle universita', per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative. 5. Le borse di studio direttamente finanziate dalle regioni, fermo restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni di cui all'art. 1.