Art. 5.
  1.  Per  l'anno accademico 2000/2001 il numero di borse di studio a
carico  del  bilancio  dello  Stato  e'  4.469  ed  e' riportato, per
ciascuna  specializzazione,  nell'allegata tabella 2, che forma parte
integrante del presente decreto.
  2.  In  relazione  all'ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi,
previsto  dal decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, oltre alle borse di
cui  al  comma  1,  sono  assegnate ulteriori 890 borse, distinte per
specializzazione  come  da  allegata tabella 3, la cui erogazione e',
comunque,   condizionata  alla  conversione  in  legge  del  predetto
decreto-legge.  In  attesa  della  conversione  in legge del predetto
decreto-legge,  sono  autorizzati alla frequenza i medici destinatari
delle  predette  borse,  individuati  utilizzando  le graduatorie dei
concorsi per l'ammissione e distinti per le discipline ivi indicate.
  3.  Le  borse  di  studio  saranno ripartite, con il decreto di cui
all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacita'
ricettiva  e  delvolume  assistenziale delle strutture inserite nella
rete  formativa  della  scuola  stessa ed, in mancanza di una propria
rete  formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per
ogni  disciplina,  delle  strutture  sanitarie  presenti  nell'ambito
territoriale  di  ciascuna  regione  o provincia autonoma, rilevato a
livello nazionale attraverso i D.R.G.
  4. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro
la  concorrenza  dei  numeri di posti programmati e ferma restando la
utilizzazione   ed  il  rispetto  delle  graduatorie  risultanti  dai
concorsi  per  l'ammissione  alle scuole, possono essere ammessi alle
scuole  stesse  medici  in  eccedenza,  rispetto alle borse di studio
finanziate  dallo  Stato,  ove sussistano risorse aggiuntive comunque
acquisite  dalle  universita',  per  far fronte ad esigenze formative
specifiche  evidenziate  dalle singole regioni e province autonome in
cui insistono le strutture formative.
  5.  Le borse di studio direttamente finanziate dalle regioni, fermo
restando  l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti
dai  concorsi  per  l'ammissione alle scuole, sono assegnate anche in
soprannumero   rispetto   ai  fabbisogni  complessivi  delle  singole
specializzazioni di cui all'art. 1.