Art. 3. Obbligo di fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale 1. L'operatore notificato inserisce all'interno dell'Offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato a livello locale, le condizioni di fornitura per il servizio di accesso condiviso, conformemente alle linee guida di implementazione di cui all'allegato A, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla rete locale.