Art. 3.
            Obbligo di fornitura del servizio di accesso
                 condiviso a livello di rete locale
  1.  L'operatore  notificato  inserisce  all'interno dell'Offerta di
riferimento  per  i servizi di accesso disaggregato a livello locale,
le  condizioni  di  fornitura  per  il servizio di accesso condiviso,
conformemente alle linee guida di implementazione di cui all'allegato
A,  nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera
e  delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla
rete locale.