Art. 4. Soggetti legittimati a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale 1. Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla rete locale. 2. Gli operatori titolari di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, hanno diritto a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale, in tutti casi in cui intendano utilizzare tale servizio per la fornitura alla clientela finale di servizi innovativi di accesso a larga banda mediante tecnologia xDSL. 3. Gli operatori titolari di un'autorizzazione generale sono tenuti, in applicazione delle presenti disposizioni, al rispetto degli oneri gravanti sugli operatori licenziatari relativi alla fornitura agli utenti finali di servizi xDSL tramite accesso condiviso.