Art. 4.
           Soggetti legittimati a richiedere la fornitura
                  del servizio di accesso condiviso
                      a livello di rete locale
  1.  Gli  operatori  licenziatari  hanno  diritto  a  richiedere  la
fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale,
nel  rispetto  delle disposizioni contenute nella presente delibera e
delle  disposizioni  vigenti  in materia di accesso disaggregato alla
rete locale.
    2.  Gli  operatori  titolari  di  autorizzazione  generale per la
fornitura di servizi di telecomunicazioni, ai sensi della delibera n.
467/00/CONS,  hanno diritto a richiedere la fornitura del servizio di
accesso  condiviso  a  livello  di  rete locale, in tutti casi in cui
intendano  utilizzare  tale  servizio per la fornitura alla clientela
finale  di  servizi  innovativi  di  accesso  a  larga banda mediante
tecnologia xDSL.
  3.  Gli  operatori  titolari  di  un'autorizzazione  generale  sono
tenuti,  in  applicazione  delle  presenti  disposizioni, al rispetto
degli  oneri  gravanti  sugli  operatori  licenziatari  relativi alla
fornitura   agli  utenti  finali  di  servizi  xDSL  tramite  accesso
condiviso.