Art. 5. Offerta wholesale per i servizi di accesso condiviso a livello di rete locale 1. Gli operatori titolari di licenza individuale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, che abbiano sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di accesso condiviso alla rete locale dell'operatore notificato, hanno la facolta' di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ai soggetti di cui al successivo comma 2. 2. Sono legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1, gli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, nonche' gli operatori titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, nel rispetto dei limiti di utilizzo connessi al rispettivo titolo autorizzatorio. 3. Gli operatori di cui al precedente comma 2 sono titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre all'operatore fornitore del servizio intermedio copia del contratto sottoscritto con il cliente.