Art. 5.
             Offerta wholesale per i servizi di accesso
                 condiviso a livello di rete locale
  1.   Gli  operatori  titolari  di  licenza  individuale,  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  e  comma 3 del decreto
ministeriale  25 novembre 1997, che abbiano sottoscritto un contratto
per  la  fornitura  di  servizi di accesso condiviso alla rete locale
dell'operatore  notificato,  hanno  la  facolta'  di  utilizzare tali
servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di
accesso rivolte ai soggetti di cui al successivo comma 2.
  2.  Sono  legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi
di  cui  al  precedente  comma  1,  gli operatori titolari di licenza
individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3
del  decreto  ministeriale  25  novembre  1997, nonche' gli operatori
titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni  mediante  l'utilizzo  di  collegamenti  diretti  o
commutati   alle   reti   pubbliche,   ai  sensi  della  delibera  n.
467/00/CONS,   nel  rispetto  dei  limiti  di  utilizzo  connessi  al
rispettivo titolo autorizzatorio.
  3.  Gli  operatori  di  cui al precedente comma 2 sono titolari del
rapporto  contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre
all'operatore  fornitore  del servizio intermedio copia del contratto
sottoscritto con il cliente.