Art. 3.
   Nel  caso  in cui, come previsto dal suddetto comma 2 dell'art. 13
del   decreto   legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  particolari
condizioni   locali,  ambientali,  paesaggistiche,  archeologiche  ed
economiche  non  consentano  il  pieno rispetto delle presenti norme,
possono  essere  adottate  soluzioni progettuali diverse a condizione
che  le  stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e
previo  parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici
per  le  autostrade,  le  strade  extraurbane  principali e le strade
urbane  di  scorrimento,  e  del  provveditorato regionale alle opere
pubbliche per le altre strade.