Art. 4.
   Ove  si  proceda  ad interventi riguardanti la rettifica di strade
esistenti  per  tratti di estesa limitata, il rispetto delle presenti
norme,  previa  idonea  sistemazione  delle  zone  di transizione, e'
condizionato  alla  circostanza  che  detto adeguamento non determini
pericolose ed inopportune discontinuita'.